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Legge 25 agosto 1991, n. 287 – Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei p

Legge 25 agosto 1991, n. 287 Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi. note:Entrata in vigore della legge: 18/09/1991 1 – Il D.Lgs 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. 4/8/1994 n.181) (con l’art. 12) ha sostituito i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 10 . 2 – Il D.L. 18 settembre 1995, n. 381 (in G.U. 18/9/1995 n. 218) nel testo introdotto dalla legge di conversione 15 novembre 1995, n. 480 (in G.U. 17/11/1995 n. 269) ha disposto (con l’art. 3) la modifica degli artt. 2, comma 2, lettera c) e 3, commi 1 e 4 (con l’art. 3-quinquies) l’art. 10, comma 2.3 – Il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (in S.O. n. 77/L relativo alla G.U. 21/4/1998 n. 92) ha abrogato le disposizioni contenute nell’art. 10, quarto comma.La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:Art. 1.Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse 1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati.2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l’articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche’ le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche’ l’articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.Art. 2.Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio 1. L’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, e’ subordinato alla iscrizione del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all’articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, della presente legge.2. L’iscrizione nel registro di cui al comma 1 e’ subordinata al possesso dei seguenti requisiti:a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all’esercizio di attività commerciale;b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e di bevande.3. Sono ammessi all’esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonche’ coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore.4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:a) che sono stati dichiarati falliti;b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;d) che hanno riportato due o piu’ condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti e’ stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e’ stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.Art. 3.Rilascio delle autorizzazioni 1. L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e’ ubicato l’esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell’articolo 6, con l’osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all’articolo 2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l’adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.2. L’autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, e’ automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.3. Ai fini dell’osservanza del disposto di cui all’articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato – dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative – e deliberate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni – sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale – fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell’articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:a) al domicilio del consumatore;b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;d) negli esercizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago;e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno;f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;h) nei mezzi di trasporto pubblico.7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche’ di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.Art. 4.Revoca dell’autorizzazione 1. L’autorizzazione di cui all’articolo 3 e’ revocata:a) qualora il titolare dell’autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;b) qualora il titolare dell’autorizzazione non sia piu’ iscritto nel registro di cui all’articolo 2;c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 3, comma 1.2. Alle autorizzazioni di cui all’articolo 3 non si applica l’articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.Art. 5.Tipologia degli esercizi 1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche’ di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe’, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e’ esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e’ consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche’ nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto.Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell’articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonche’ le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonche’, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l’attività di vendita e’ sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell’autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.6. E’ consentito il rilascio, per un medesimo locale, di piu’ autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all’articolo 3.Art. 6.Commissioni 1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e’ istituita una commissione composta:a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;b) da un funzionario delegato dal questore;c) dal direttore dell’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;e) da un rappresentante designato dall’azienda di promozione turistica, ove esista;f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.2. La commissione di cui al comma 1 e’ nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti e’ istituita un’unica commissione per ciascuna provincia, composta:a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d’Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;c) da un funzionario delegato dal prefetto;d) da un funzionario delegato dal questore;e) dal direttore dell’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.4. La commissione di cui al comma 3 e’ nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d’Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d’Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d’Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall’articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.Art. 7.Subingresso 1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all’avente causa dell’autorizzazione di cui all’articolo 3, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all’articolo 2.Art. 8.Orario di attività 1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’azienda di promozione turistica nonche’ le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l’orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell’ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.2. E’ consentito all’esercente di posticipare l’apertura e anticipare la chiusura dell’esercizio fino a un massimo di un’ora rispetto all’orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell’esercizio fino al limite massimo di due ore consec- utive.3. Gli esercenti hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile.4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all’articolo 3, comma 6.5. Il sindaco, al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonche’ le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l’esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.Art. 9.Tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica 1. Per i fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all’articolo 3.2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; e’ fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.Art. 10.Sanzioni 1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza l’autorizzazione di cui all’articolo 3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni nonche’ la chiusura dell’esercizio, disposta dal sindaco.2. Salvo quanto previsto dal comma 1, a chiunque violi le altre disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni.3. Per i casi di particolare gravità delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 nonche’ alla seconda e alle successive applicazioni delle relative sanzioni, l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione di cui all’articolo 3 ne dispone la sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni.4. L’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato riceve il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; inoltre trasmette alle autorità competenti le informazioni necessarie per l’applicazione della sanzione di cui al comma 3.5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell’articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.Art. 11.Disposizioni transitorie 1. A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, e successive modificazioni, e dall’articolo 32 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l’esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d’ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima.2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all’articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.Art. 12.Regolamento di esecuzione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e’ emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi.2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato e, nei casi piu’ gravi, la sospensione dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.Data a Roma, addì 25 agosto 1991 COSSIGAANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei MinistriSCOTTI, Ministro dell’internoBODRATO, Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4798):Presentato dal Ministro dell’interno (GAVA) e dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (BATTAGLIA) il 3 maggio 1990.Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, l’11 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XI e XIII.Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 18, 25 luglio 1990, 14 novembre 1990, 5 febbraio 1991.Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 19 febbraio 1991.Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 febbraio 1991.Senato della Repubblica (atto n. 2684):Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede deliberante, il 7 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 6a, 7a, 8a, 9a, 11a, 12a, 13a e della commissione per le questioni regionali.Esaminato dalla 10a commissione il 13 marzo 1991, 30 maggio 1991, 12 giugno 1991 e approvato, con modificazioni, il 4 luglio 1991.Camera dei deputati (atto n. 4798/B):Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 17 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XI e XIII.Esaminato dalla X commissione e approvato il 1 agosto 1991.AVVERTENZA:Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.Note all’art. 1:- La legge n. 730/1985 reca: “Disciplina dell’agriturismo”.- Si trascrive il sesto comma dell’art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge quadro per l’artigianato): “Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all’albo di cui al primo comma le disposizioni relative all’iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all’autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali”.Note all’art. 2:- Si riporta il testo dell’art. 1 della legge n. 426/1971 (Disciplina del commercio), così come modificato dall’art. 1 della legge 5 luglio 1975, n. 320:”Art. 1 (Istituzione del registro). – Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e’ istituito il registro degli esercenti il commercio all’ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.Agli effetti della presente legge, esercita:1) l’attività di commercio all’ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;2) l’attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;3) l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.E’ vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all’ingrosso e al minuto.Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;materiale elettrico;colori e vernici, carte da parati;ferramenta ed utensileria;articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;articoli per riscaldamento;strumenti scientifici e di misura;macchine per ufficio;auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;combustibili;materiali per edilizia;legnami.Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell’autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all’ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attività alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attività di dettaglio e ingrosso. In tale casi i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest’ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;b) essere divisi dai locali destinati al commercio all’ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico”.- Il testo vigente dell’art. 3 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), così come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e’ il seguente:”Art. 3. – Alle persone indicate nell’art. 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l’avviso orale di cui all’art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu’ comuni o in una o piu’ province.Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale”.- La legge n. 575/1965 reca: “Disposizioni contro la mafia”.Note all’art. 3:- Si trascrive il testo dell’art. 4 del D.L. n. 832/1986 (Misure urgenti in materia di contratti di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione):”Art. 4. – 1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono stabilire voci merceologiche specifiche nell’ambito delle tabelle di cui all’art. 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e nuove classificazioni in deroga a quelle previste dall’art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n.524, nonche’, limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le attività incompatibili con le predette esigenze.2. I comuni accertano altresì le attività svolte negli esercizi compresi nelle suddette aree e confermano le autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti delle attività effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto”.- Il testo dell’art. 2, comma 3, lettera d), della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e’ il seguente:”Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:a )- c ) (omissis);d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall’articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d’Aosta”.Nota all’art. 4:- Si riporta il testo dell’art. 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931:”Art. 99. – Nel caso di chiusura dell’esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza e’ revocata.La licenza e’, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all’autorità di pubblica sicurezza, senza che l’esercizio sia stato riaperto.Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore”.Note all’art. 5:- Il comma 3 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.- La legge n. 269/1989 reca: “Disciplina del trattamento e commercializzazione del latte alimentare vaccino”.Nota all’art. 9:- L’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, così recita:”Art. 100. – Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.Note all’art. 11:- La legge n. 524/1974 reca: “Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande”.- Il testo dell’art. 32 del D.M. n. 375/1988, concernente norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, e’ il seguente:”Art. 32 (Piani e tipi di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande). – 1.Ai fini della formazione dei piani di cui all’art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, e per il rilascio e la vidimazione delle relative licenze gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vanno distinti in:a) esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del vol- ume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche’ di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe’, gelaterie ed esercizi similari);c) esercizi di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene efettuata congiuntamente all’esplicazione di attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).2. Il piano, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, può prevedere il rilascio di licenze per esercizi di cui alla lettera b) nei quali sia esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.3. L’adozione dei piani di cui al presente articolo con i criteri e le modalità di cui al capo II della legge non comporta la determinazione della superficie minima del lo- cale destinato all’esercizio dell’attività.4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà, in quanto tali, di vendere per asporto le bevande, nonche’, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera a) del comma 1 i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria ma esclusi quelli di pasticceria. In ogni caso l’attività di vendita e’ sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell’autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge e vengano osservate le norme della legge stessa.6. E’ consentito il rilascio, per un medesimo locale, di piu’ licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti di legge. Da tale locale gli esercizi possono essere trasferiti anche separatamente.7. Qualora nello stesso locale siano esercitate congiuntamente piu’ attività corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi 1 e 2, le distanze minime di cui all’art. 2, secondo comma, della legge 14 ottobre 1974, n.524, sono fatte rispettare con riferimento all’attività prevalente, che e’ accertata dal sindaco.8. E’ soggetto alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 524, ed a quelle del presente articolo chiunque abbia nei locali in cui vende bevande o generi alimentari impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.9. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti o bevande l’assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta”.- Per il testo dell’art. 1 della legge n. 426/1971 si veda in nota all’art. 2.Nota all’art. 12:- Per il contenuto dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda in nota all’art. 5.