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IL NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

«…..DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle in-dicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque pro-seguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.»

Nella serata del 22/03/2020 è stato pubblicato il DPCM, già annunciato dal presidente del consiglio nella conferenza stampa del 21/03, che ha stabilito una ulteriore stretta all’apertura delle attività economiche. Potranno restare aperte le attività considerate essenziali.
Le nuove restrizioni annunciate saranno operative da domani, lunedì 23 marzo, sino a lunedì 3 aprile.

Resteranno aperti:

  • supermercati, alimentari e negozi che vengono beni di prima necessità
  • farmacie e parafarmacie
  • giornali, televisioni, radio, siti informativi
  • edicole , tabaccai
  • tabacchi
  • pompe di benzine
  • Attività professionali (di assistenza alle imprese e cittadini)
  • agricoltura, e allevamento
  • industrie alimentari e di bevande
  • fabbricazione di articoli tecnici tessili industriali  
  • fabbricazione della carta
  • prodotti farmaceutici
  • articoli in gomma  e plastica
  • produzione articoli tecnici nel medicale
  • fabbricazione e riparazione apparecchiature per uso domestico
  • riparazione e manutenzione di veicoli, treni , aerei ,auto …
  • riparazione manutenzione di apparecchiature elettroniche e per le telecomunicazioni
  • installazione e manutenzione impianti tecnologici, elettricisti, idraulici ….
  • trasporti di persone e cose compreso taxi e ncc
  • magazzini di distribuzione
  • attività finanziarie e assicurative
  • pulizie e disinfestazione
  • alberghi e struttura simili
  • assistenza sociale residenziale e non

Nel Dpcm arriva una importante novità:

  • sono vietati su tutto il territorio nazionale gli spostamenti dal comune di residenza ad altri comuni con mezzi pubblici e privati, salvo motivi di lavoro, assoluta urgenza o salute.
  • viene soppressa la deroga che consentiva di rientrare durante l’emergenza presso i domicili, residenze e abitazioni di origine. Si tratta della norma richiesta dai governatori del Sud per evitare un nuovo “esodo” da Nord.

 Nell’ultima versione del Dpcm è infatti previsto che:

  1. le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  2. restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività considerate essenziali;
  3. sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al prefetto;
  4. sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del prefetto;
  5. le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

In virtù di queste disposizioni, la lista delle attività aperte potrebbe subire modifiche da parte del ministero dello sviluppo economico

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