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PRIMA LETTURA DELLE MISURE PER LE IMPRESE DEL D.L. “RILANCIO”

Decreto rilancio” contenente ulteriori misure urgenti in materia di emergenza epidemiologica: in attesa di pubblicazione in G.U.

In data 13 maggio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “decreto rilancio” contenente ulteriori misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il suddetto decreto-legge, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene importanti disposizioni fiscali alcune delle quali già anticipate nei nostri “Fisco in cantiere” nn. 55 e 56/2020.

Sulla base delle prime informazioni e in attesa del testo definitivo, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si segnalano, in particolare, i seguenti argomenti:

  1. Nuovo credito d’imposta per l’affitto di immobili non abitativi amplia notevolmente la platea dei beneficiari rispetto al “bonus negozi e botteghe (categoria catastale C1)” del decreto “Cura Italia” e ha le seguenti caratteristiche:
  • riguarda tutti le tipologie di immobili a uso non abitativo,
  • il credito è del 60% (30% nel caso di affitto d’azienda) del canone mensile versato nei mesi di marzo 2020, aprile 2020 e maggio 2020,
  • beneficiari sono tutti gli imprenditori o professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro,
  • il credito spetta se l’imprenditore/professionista ha subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente,
  • alle strutture alberghiere il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari,
  • il credito può essere utilizzato in dichiarazione annuale, in “compensazione orizzontale” nel modello di versamento delle imposte (modello F24) dopo il pagamento del canone o, in alternativa, essere ceduto sia al locatore/concedente (mediante riduzione del canone) sia a altri soggetti compresi gli istituti di credito. Occorrerà un apposito provvedimento che dia attuazione alle suddette disposizioni.
  1. E’ concesso un contributo a fondo perduto per la riduzione del fatturato/corrispettivi di aprile 2020, che ha le seguenti caratteristiche:
  • il contributo è erogato a imprenditori di ridotte dimensioni (ricavi del 2019 non superiori a 5 milioni di euro) che hanno subito una riduzione di almeno 1/3 del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019,
  • il contributo si calcola in una percentuale sulla differenza tra l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019. La percentuale del contributo è diversa rispetto alla dimensione dell’impresa (20% per imprenditori con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, 15% per imprenditori con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione, 10% per imprenditori con ricavi 2019 oltre 1 milione e fino a 5 milioni),
  • il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
  • per ottenere il contributo occorre presentare domanda all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica e il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente del contribuente. Occorrerà un apposito provvedimento che dia attuazione alle suddette disposizioni.
  1. IRAP: non è dovuto il saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti “solari”) e la prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”), per soggetti con ricavi non superiori a 250 milioni di euro. Restano tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, le imprese di assicurazione e le Amministrazioni Pubbliche.
  1. Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: agli imprenditori, ai professionisti e agli enti non commerciali, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso.

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine del rispetto del suddetto limite di spesa.

  1. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi:sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19, D.L. n. 23/2020 (“Decreto Liquidità”), nonché dagli artt. 61 e 62, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 (decreto “Cura Italia), (per un esame completo vedi ns. Fisco news nn. 46 e 36/2020).
  1. Sterilizzazione definitiva dell’aumento delle aliquote IVA per l’anno 2021.

Le altre principali disposizioni fiscali del “Decreto Rilancio” sono:

  • l’innalzamento del limite di compensazione “orizzontale” nel modello F24,
  • la riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19,
  • la proroga fino al 1° gennaio 2021 della non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate,
  • la proroga lotteria dei corrispettivi,
  • l’esenzione dall’IMU per il settore turistico,
  • l’esonero dal pagamento della TOSAP e COSAP per le imprese di pubblici esercizi,
  • le modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA),
  • la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile,
  • altre disposizioni fiscali (modifiche alla disciplina dell’IVAFE, rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta, sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni, proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730, tax credit per le vacanze, credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, ecc.)

Data la complessità e l’importanza delle suddette disposizioni fiscali, ci si riserva, come di consueto, di analizzare con apposite circolari di approfondimento tutti gli argomenti del nuovo “Decreto Rilancio” quando sarà pubblicato in versione definitiva sulla Gazzetta Ufficiale e avrà conseguentemente effetto di legge.