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CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha pubblicato la propria Circolare 22/E del 21 luglio 2020, contenente “Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto”, di cui all’articolo 25 del Decreto LeggeRilancio” del 19 maggio 2020, n. 34 (ora convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020).

In merito alla fruizione del predetto contributo per la categoria dei gestori, si riporta quanto enunciato alla pagina 15 della Circolare:

“3 Requisiti di accesso al contributo 

3.1 Verifica dell’ammontare dei ricavi e della riduzione del fatturato per i distributori di carburanti

Quesito

Con la circolare n. 15/E del 2020 è stato chiarito, in relazione al requisito di cui al comma 3 dell’articolo 25 del decreto rilancio che per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del summenzionato limite, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Diversamente, non è contenuta alcuna precisazione in relazione alle modalità di calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 4 del medesimo articolo, quali sono le istruzioni da seguire per la sua determinazione?

Risposta

Alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare n. 15 del 13 giugno 2020 ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento (cfr. circolare n. 15/E del 2020, par. 2). Si precisa, in merito, che il rinvio nella circolare n. 15/E citata alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima ricavi o compensi per l’accesso al contributo.”

In allegato, in formato PDF, il testo della Circolare 22/E.

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