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IN VIGORE (DI NOTTE) IL TAGLIO DELLE ACCISE: INDICAZIONI VENGANO DALLE COMPAGNIE

Verso le ore 01:30 della notte – secondo la ricostruzione di STAFFETTA QUOTIDIANA – è stata pubblicata la Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, contenente, all’interno di un provvedimento assai più ampio [che si allega in PDF e di cui diamo per esteso solo l’articolo 1], la norma che taglia linearmente le accise su benzina e gasolio di 0,250 euro/litro, ossia di 0,305 sul prezzo finale.

Il provvedimento entra in vigore oggi, a poco rilevando che di notte la gente dorme e non passa le ore compulsando il sito della Gazzetta Ufficiale, ad ancor meno rilevando evidentemente – oltre che ad una palese indifferenza al rispetto che uno Stato di diritto DEVE a cittadini ed imprese – che per oggettive circostanze tecniche la macchina distributiva non può essere pronta nel giro di minuti.

 Ciò che ci si può attendere ragionevolmente – se tale parola ha ancora senso – che il sistema complessivo abbia dei tempi di reazione compatibili con l’operatività concreta, essendo chiaro che esso sarà pressato dall’aspettativa [e dai comportamenti] dell’utenza che, preavvertita da giorni del taglio del prezzo, ha atteso [e si può ben capire, visti i tempi grami] giorni per rifornirsi alle condizioni più convenienti e che “esigerà” di godere di queste condizioni senza preoccuparsi di sfumature tecniche e pratiche.

E che ciò darà la stura ad una serie di polemiche, denunce e controdenunce, con la discesa in campo “massiva” di Enti e Corpi che la norma stessa [comma 7] indica come “sorveglianti” contro le speculazioni. Insomma, un tipico garbuglio all’italiana, in cui anche le tecniche del far leggi sono un misto di burocratismo e di lontananza dalla realtà.

E se l’intera filiera distributiva deve essere messa in condizioni di adeguarsi alla più grande variazione delle accise che si ricordi (sia in aumento che in calo), a maggior ragione ciò vale per coloro che stanno sul piazzale, i gestori, a diretto contatto con la clientela. Con una precisazione non banale.

Se esiste un quadro di relazioni particolari, questo è proprio quello che regola il rapporto tra gestore e fornitore/proprietario dell’impianto, dove il secondo determina il prezzo dall’inizio alla fine (dal prezzo a cui il gestore acquista a quello con cui vende al consumatore finale, dietro un compenso fisso di circa 3,5 cent/litro per pagare il proprio lavoro, tutti i costi, la previdenza e le tasse, nonché a sostenere il peso finanziario dell’acquisto di una merce che è sua perché l’ha comperata e pagata).

Se è sempre accaduto che i fornitori (le compagnie petrolifere) determinassero il prezzo “raccomandato”, un tanto non deve accadere proprio quando il prezzo viene sforbiciato di 30,5 cent/litro (quasi dieci volte il margine lordo del gestore)? Eppure questo proprio oggi non è ancora avvenuto e i gestori dovranno sostenere il sicuro urto di automobilisti e i controlli di chi è già in cerca della “speculazione”.

Quando avverrà – perché appunto il sistema complessivo deve avere il tempo di adeguarsi a norme che “escono a notte fonda” – al gestore verrà venduta merce ad accisa ridotta che potrà rivendere a sua volta ad accisa ridotta.

In altre parole: PER ABBASSARE IL PREZZO I GESTORI ATTENDONO LE RELATIVE COMUNICAZIONI DEL LORO FORNITORE DI MARCHIO.

Pur se la norma era giustamente attesa per dare un po’ di effimero  ristoro alle famiglie ed alle imprese già messe a durissima prova da pandemia, difficoltà economiche di lunga data, costi dell’energia esorbitanti, inflazione e clima di incertezza totale per le purtroppo note vicende mondiali, i tempi di adeguamento dovrebbero essere quelli di un mondo “normale”.

Ma cosa resta ormai del mondo normale se anche lo Stato, un po’ come i pipistrelli, applica leggi di notte?

 

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00032)

(GU n.67 del 21-3-2022)

Vigente al: 22-3-2022

Art. 1

Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante

1.In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:

a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;

b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.

2.La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

3.In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

4.Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

5.Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l’articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

6.Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all’articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

7.Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell’articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l’andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8.Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.

9.Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l’anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l’anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l’anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 38.

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