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Verbale d’intesa del 29.7.1997

Nell’ipotesi di una modifica dell’attuale quadro normativo, con il passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo, e la conseguente decadenza delle disposizioni contenute nell’art. 16 del D.L. n. 745/70 convertito con L. n. 1034/70 anche per quanto attiene al contratto novennale di affidamento in uso gratuito dell’impianto al gestore, che rimarrà comunque valido fino all’adozione del nuovo regime a livello aziendale, le parti concordano il seguente assetto del nuovo rapporto contrattuale azienda/gestore:

1. Contratto di affidamento in uso gratuito delle attrezzature fisse e mobili, finalizzate ala distribuzione in esclusiva dei carburanti, dei locali di ricovero del gestore (anche se adibiti alla vendita di merci diverse: accessori per auto e ricambi d’uso) entro i primi 25 mq, nonché dei locali magazzino.
Sono fatte salve le condizioni esistenti fino al primo rinnovo contrattuale.

2. Tali contratti avranno durata di sei anni. Al momento della stipula del primo contratto è previsto un periodo di prova della durata di sei mesi che andrà a sommarsi alla durata minima. I contratti si rinnovano automaticamente, per un periodo di uguale durata, salvo comunicazione del mancato rinnovo da inviare al gestore, nei primi sei mesi dell’ultimo anno contrattuale. Il mancato rinnovo dopo il primo periodo contrattuale dovrà essere accompagnato dall’esplicitazione da parte del concessionario/titolare dell’autorizzazione dei motivi che lo hanno indotto ad assumere tale decisione. In tal caso, su richiesta del gestore, verrà avviato un tentativo di conciliazione al quale il concessionario/titolare dell’autorizzazione è tenuto ad aderire, da esperirsi all’interno della costituenda “Camera della Professione”;

3. Il ricorso al tentativo di conciliazione, a cui il concessionario è tenuto ad aderire, si applica anche nel vigente quadro normativo a tutti i contratti in scadenza entro il 31.7.1998, indipendentemente dalla durata pregressa, fatta salva la possibilità, trascorso tale termine, di ricorrere al tentativo di conciliazione della Camera della Professione in caso di primo rinnovo contrattuale di cui al precedente punto 2. Tali condizioni non si applicano ai gestori con pendenze giudiziarie in corso relative all’esercizio delle attività connesse alla gestione del P.V., o alle gestioni già disdettate per le quali esiste una pendenza di fronte all’autorità giudiziaria.

4. La Camera della Professione sarà composta da un rappresentante delle Organizzazioni di categoria (Faib/Faib Autostrade, Fegica/Fegica Autostrade, e Figisc/Anisa); in funzione dell’appartenenza associativa del gestore ricorrente, e da un rappresentante dei concessionari/titolari dell’autorizzazione. La Presidenza di tale Camera viene affidata dalle parti, per un triennio, ad un terzo componente di adeguata e comprovata esperienza e professionalità. La designazione di tale Presidente avverrà, per scelta comune, in una rosa di tre nomi che ciascuna delle parti si riserva di indicare entro il prossimo 30 settembre.
Nel caso in cui non si dovesse giungere all’indicazione dei componenti di propria nomina o alla designazione del Presidente la nomina suddetta verrà rimessa al Presidente del Fondo Indennizzi che deciderà entro i successivi 30 giorni.
I costi, relativi al funzionamento della Camera della Professione, saranno sostenuti pariteticamente dalle parti.

5. Il mancato rinnovo alla prima scadenza contrattuale dovrà contenere l’indicazione della possibilità che il gestore ha di rivolgersi alla Camera della Professione. Il gestore ha 90 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione del mancato rinnovo, per ricorrere al tentativo di conciliazione che dovrà essere esperito entro i successivi 90 giorni. Durante il tentativo di conciliazione, a cui i concessionari/titolari dell’autorizzazione non potranno sottrarsi, le parti non assumeranno alcuna iniziativa giudiziaria.

6. Sono fatte salve le clausole, non in contrasto, contenute nell’art. 19 del DPR 1269/71.

7. Clausole risolutive ex art. 1456 c.c.
Le clausole risolutive da prevedere nei nuovi contratti sono le seguenti:

a) Inadempimento contestato dei termini di pagamento delle forniture.
b) Violazione dell’acquisto dei prodotti petroliferi in esclusiva in base alle normative vigenti.
c) Comprovata alterazione/manipolazione da parte del gestore, con intenti fraudolenti, dei prodotti petroliferi in esclusiva.
d) Manomissione fraudolenta dei sigilli e di ogni strumento di misurazione rilevata da organi di polizia giudiziaria.
e) Grave o ripetuta violazione, contestata dal concessionario, di disposizioni di legge, decreti e normative d’attuazione che possano determinare, in modo certo ed univoco, danni al concessionario.
f) Rimozione, alterazione ed illecita apposizione o utilizzo dei segni distintivi del marchio.
g) Cessione del contratto o modifica della titolarità della gestione.
h) La risoluzione del contratto in uso gratuito dell’impianto e del contratto di fornitura costituirà risoluzione automatica dell’altro nonché dei contratti non-oil, ove non in contrasto con le normative generali inderogabili o con le pattuizioni specifiche tra le parti (azienda/ gestore).
i) Chiusura dell’impianto, fatto salvo il diritto del gestore di seguire la concessione secondo la normativa vigente. Analogo diritto verrà altresì concesso anche laddove la normativa sulla concessione venisse superata.

Per il principio di reciprocità si devono prevedere, con appositi accordi aziendali da definirsi entro il 31.12.1997, penalità in caso di contestate inadempienze del concessionario (o titolare di autorizzazione), che possano determinare, in modo certo ed univoco danni al gestore.

Le clausole del presente accordo sostituiscono le clausole dei contratti e delle lettere integrative attualmente in essere che siano con esse incompatibili.

Ritiro, alla scadenza o alla stipula dei nuovi contratti, di tutte le lettere integrative e/o le clausole attualmente in vigore e loro sostituzione con quelle del presente accordo.

8. Esecuzione contratto oil.
Nell’attuale struttura del mercato le parti concordano che il contratto di affidamento in uso gratuito venga sostanziato con contratti di fornitura/somministrazione di prodotti petroliferi forniti in esclusiva, nel rispetto della normativa nazionale e UE. Tali contratti dovranno contenere una clausola di recepimento di nuove normative nazionali e comunitarie. Altre forme contrattuali potranno essere adottate in numero legato in maniera funzionale alle variazioni della situazione di mercato, prevedendo per il gestore un contratto di affidamento delle attrezzature fisse e mobili per la distribuzione di prodotti petroliferi uguale a quello del rivenditore, nonché condizioni economiche da determinare con le stesse metodologie usate per la determinazione degli sconti dei rivenditori.
L’eventuale adozione di contratti diversi dovrà garantire nei riguardi dei gestori di impianti dello stesso marchio, ubicati nello stesso mercato di riferimento, condizioni di acquisto del prodotto, nell’ambito del contratto di fornitura vigente, competitive e quindi compatibili con l’esercizio di una libera concorrenza fra diversi soggetti economici omogenei.
In relazione all’attuale consistente sviluppo applicativo di forme contrattuali diverse dalla fornitura/somministrazione, le parti, su iniziativa di una di esse, si incontreranno per un esame della situazione emergente.

9. Campagne promozionali e sconti
La partecipazione a campagne promozionali o a iniziative di sconto, deve essere preventivamente concordata e condivisa dal gestore.
Criteri di incentivazione economica e di abbattimento dei costi del gestore, sia per le compagne promozionali che per gli sconti, di qualsiasi natura, anche se legati ad una specifica tipologia di vendita, dovranno essere concordati nell’ambito dei Comitati di colore nazionali e nel caso di negoziazioni dirette, inseriti nel conto economico del gestore. Tali criteri saranno connessi ai costi ed ai volumi aggiuntivi conseguiti da ogni singola gestione. Gli addebiti saranno posticipati.

10. Trattativa diretta e trattativa articolata.
I parametri e le metodologie d’applicazione rimangono quelle attuali in attesa di accordi diversi che le parti si riservano di raggiungere entro la fine del corrente annuo (31.12.1997). sono comunque fatti salvi gli sconti /margini globali, a qualsiasi titolo percepiti, discendenti dall’applicazione del successivo punto 20).

11. Prezzi.
La fissazione del prezzo rimane, in armonia con la vigente normativa, esclusiva facoltà del gestore rivenditore.

12. Non oil
L’affidamento dell’attività non-oil potrà avvenire attraverso contratti di affitto d’azienda e franchising o di locazione commerciale quando l’investimento è stato fatto dal gestore, con il consenso dell’azienda. In caso di investimenti misti azienda/gestore i contratti saranno misti.
Nell’attuale quadro normativo la durata di tali contratti sarà di tre anni. In concomitanza con la nuova durata del contratto oil, di 6 anni, i contratti non oil avranno durata di anni 6, con revisione economica dopo i primi tre anni, sulla base di quanto eventualmente concordato con i Comitati di colore nazionali. Sono fatte salve le condizioni esistenti fino al primo rinnovo contrattuale.

13. Affidamento in gestione delle attività non oil
Le attività correlate all’auto, e quelle comprese nella tabella speciale per i distributori di carburanti, verranno automaticamente affidate al gestore.
Per quanto riguarda le altre attività non-oil nel p.v. il concessionario valuterà, in via prioritaria, l’affidamento allo stesso gestore. Qualora le attività nuove o quelle precedentemente affidate al gestore vengano affidate ad un terzo sarà riconosciuto al gestore un contributo per gli “oneri di accoglienza”, la cui entità, legata alle vendite non oil, da non considerare nel conto economico, sarà pari a 1,25% dello scontrinato delle attività non-oil affidate al terzo, per valori dello scontrinato annuo inferiori a 1 miliardo, e a 1% per scontrinati superiori.
Resta ferma la possibilità per il gestore escluso, che non ha accettato gli oneri di accoglienza, di ricorrere al tentativo di conciliazione della Camera della Professione. Nel caso venga confermata l’esclusione, il gestore avrà diritto comunque agli oneri di accoglienza.
La manutenzione straordinaria sarà a carico dei soggetti che hanno effettuato gli investimenti; quella ordinaria, limitatamente ai materiali di consumo, da concordare.

14. Parte economica non-oil
Da definire, così come il punto 10), entro il corrente anno tenendo conto che a fronte delle attività non-oil il gestore dovrà riconoscere al concessionario una percentuale, da convenire tra le parti firmatarie del presente accordo, sullo scontrinato (ove non si trovasse un accordo sullo scontrinato, verifica di un soggetto esterno), con un minimo garantito compreso nella percentuale definita, per la remunerazione dell’investimento, articolato per tipologia di attività ed in funzione di fasce di fatturato.

15. Avviamento commerciale.
Nel caso di locazione commerciale, secondo quanto previsto per legge.
Per le altre forme contrattuali (affidamento in uso gratuito comunque sostanziato) il bonus di fine gestione viene integrato, a fare data dal 1° luglio 1997, in modo da prevedere un incremento complessivo (oil e non-oil) pari a 1,5 £/lt su tutti i carburanti (per le autostrade il 0,9 £/lt). Disponibilità dei concessionari/titolari di autorizzazione a favorire l’adesione al Cipreg. La durata del Cipreg viene prorogata fino all’anno 2010.

16. Parte economica oil e non oil
L’attuazione della separazione dei momenti economici oil/non-oil sarà riconosciuta contestualmente alla definizione delle nuove metodologie e parametri.

17. Cessione P.V.
Disponibilità da parte del concessionario ad interpellare il gestore nella vendita di singoli impianti, con esclusione dei casi di permute e di vendite a società controllate.

18. Polizza assicurativa antirapina e rischi connessi.
Disponibilità a riconoscere anche nell’ambito del Cipreg un contributo annuale di circa L. 20.000 a impianto per la stipula di una polizza antirapina e rischi connessi.

19. Fondo Indennizzo
(v. proposta allegata)

20. Aspetti economici 1997.
Riconoscimento SIVA a tutti gli impianti della rete ordinaria, a trattativa diretta o articolata di 3 £/lt dal 1° luglio 1997 su tutti i carburanti (salvo KPI per diversa decorrenza), salvo conguaglio.
Il riconoscimento SIVA in fattura verrà applicato a decorrere dal 15 ottobre 1997, unitamente agli arretrati.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Ove dovessero intervenire sostanziali modifiche nel quadro normativo all’interno del quale è maturata il presente accordo, anche per le evoluzioni ivi ipotizzate (concessione/autorizzazione) le parti torneranno ad incontrarsi per valutare la compatibilità del presente accordo con la nuova situazione normativa. In caso di mancata intesa le parti potranno recedere dall’accordo stesso.

L’operatività del presente accordo è soggetta all’approvazione dei rispettivi organi deliberativi delle associazioni firmatarie nonché alla previa valutazione dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.