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D.L. CRESCITA – CREDITO DI IMPOSTA SU COMMISSIONI

Nel Consiglio dei Ministri del 23 aprile u.s., è stato finalmente deliberato l’intervento normativo per  consentire il credito di imposta sulle commissioni. Tale credito potrà essere utilizzato alla prima scadenza fiscale utile.

Si evidenzia che l’intervento in oggetto riprende pienamente la lettura che la nostra Federazione aveva già dato alla Legge n. 205 del 27/12/2017 quale esposta nella Circolare inviata alle strutture territoriali il 2 aprile u.s.

In allegato è disponibile sia il testo della citata Circolare FIGISC che il testo del Decreto Legge “Crescita” di prossima pubblicazione.

La norma che concerne il credito di imposta è la seguente:

<<(Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante)

1.Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.>>

Relazione illustrativa

I commi 922 e 923 della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) hanno previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, il superamento del sistema delle schede carburanti utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di pagamento elettronici, introducendo l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità ai fini IVA dei corrispettivi pagati in contanti.

Quindi, dalla predetta data sia la deduzione ai fini delle imposte dirette che la detraibilità IVA dei costi relativi agli acquisti di carburante rimangono subordinate alla circostanza che l’acquisto sia effettuato con mezzi di pagamento elettronici.

Il comma 924, a fronte del prevedibile aumento delle predette operazioni di acquisto attraverso mezzi elettronici di pagamento, con conseguenti oneri aggiuntivi (commissioni bancarie) a carico dei distributori di carburante, ha introdotto a favore dell’esercente dell’impianto di distribuzione un credito di imposta pari al 50% delle commissioni allo stesso addebitate a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese.

Sebbene la relazione tecnica a tale disposizione avesse commisurato il credito di imposta alle sole transazioni relative a cessioni di carburanti, dubbi sono sorti in ordine al perimetro del credito di imposta atteso che il dettato normativo non escludeva esplicitamente le commissioni bancarie su transazioni effettuate da esercenti impianti di distribuzione carburanti in riferimento a beni diversi dai carburanti o in riferimento a servizi.

Con l’odierno intervento, avente natura interpretativa, si intende chiarire che il credito di imposta spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse, in linea con quanto previsto nella relazione tecnica originaria allegata alla Legge di Bilancio 2018. Inoltre, si chiarisce come operare in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d’imposta (per garantire che il credito d’imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti). In tale caso il credito d’imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.

Relazione tecnica

Il comma 922 della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, il superamento del sistema delle schede carburanti utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di pagamento elettronici, introducendo l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità ai fini IVA dei corrispettivi pagati in contanti. Posto che tale norma comportava un aumento delle transazioni cashless con conseguenti oneri aggiuntivi a carico dei distributori di carburanti in misura pari alle commissioni bancarie addebitate su tali transazioni cashless aggiuntive, il successivo comma 924 ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 50% delle commissioni addebitate all’esercente a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese.

Sebbene la relazione tecnica, nel computo degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 924, commisurasse il credito d’imposta concesso alle sole transazioni relative a cessioni di carburanti, la norma non escludeva esplicitamente, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le commissioni bancarie su transazioni effettuate da esercenti impianti di distribuzione carburanti in riferimento a beni diversi dai carburanti o in riferimento a servizi. La riformulazione della proposta emendativa si rende necessaria per chiarire come operare in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d’imposta, per garantire che il credito d’imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse, in linea con quanto previsto nella relazione tecnica originaria allegata alla Legge di Bilancio 2018.

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