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DAL D.L. “RILANCIO” CONTRIBUTO A FONDO PERSO SULLE PERDITE APRILE 2020

Abbiamo dato notizia su questo stesso sito (si veda articolo “IN DUE MESI DI CATENACCIO PERSI QUASI 4,4 MILIARDI DI LITRI DI CONSUMI” del 14.05.2020) di una diminuzione dei consumi di carburanti per il mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 nell’ordine del 65 %, tracollo che nel circuito della rete distributiva pubblica (escluso, cioè, il circuito extrarete) arriva addirittura al 69-70 %.

Con un diretto aggancio a questo dato, si segnala quanto previsto dal Decreto Legge “Rilancio, licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri, nell’articolo 28 del provvedimento, che istituisce il c.d. “Contributo a fondo perduto” esente da tassazione e riservato a soggetti che svolgono attività d’impresa e di lavoro autonomo con ricavi o compensi nel periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto

-spetta se i ricavi o compensi dell’aprile 2020 risultano inferiori di oltre un terzo rispetto a quelli realizzati nell’aprile 2019 (ossia, come condizione minima, la perdita sia pari al 34 %)

-viene assegnato secondo tre distinte classi di volume dei ricavi o compensi conseguiti nel 2019, cioè fino a 400.000,00 euro, da oltre 400.000,00 a 1.000.000,00 di euro, da oltre 1.000.000,00 e fino al massimo di 5.000.000,00 euro;

a seconda della classe quantitativa, il contributo a fondo perduto, con una progressività inversa rispetto al volume dei ricavi o compensi, ammonta al 20 % della perdita aprile 2020 su aprile 2019 nella classe fino a 400.000,00 euro; al 15 % della perdita aprile 2020 su aprile 2019 nella classe da oltre 400.000,00 e fino a 1.000.000,00 euro; al 10 % della perdita aprile 2020 su aprile 2019 classe da oltre 1.000.000,00 e fino al massimo di 5.000.000,00.

L’istanza per il contributo viene effettuata in via telematica o direttamente dal soggetto richiedente o attraverso gli intermediari fiscali consueti (il commercialista, il centro di assistenza fiscale, ecc.) e contiene i dati del soggetto, le informazioni che verranno richieste in ordine alla sussistenza dei requisiti per godere del contributo e l’autocertificazione di regolarità antimafia.

Sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare la data di avvio della fase di presentazione delle istanze, che potranno essere presentate fino al termine ultimo di sessanta giorni da tale data.

L’accredito del contributo verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.

Non si tratta, dunque – detto con chiarezza -, per ovvie ragioni tecniche, di un sostegno immediatamente cash e disponibile (il decreto legge è in corso di pubblicazione, la piattaforma deve essere allestita dall’Agenzia delle Entrate ed il lasso temporale per la presentazione delle istanze è di sessanta giorni), ma per la nostra categoria ha comunque un valore per nulla trascurabile in un momento come questo, e nel futuro dei prossimi mesi, con gravi criticità di ogni tipo per le gestioni dei punti vendita carburanti.

A titolo di esempio, assumiamo un impianto di distribuzione carburanti che abbia un erogato di 100.000 litri nell’aprile 2019, con un mix di prodotti del 58 % di vendite di gasolio, 38 % di benzina e 4 % di gpl: con i prezzi medi dell’aprile 2019 (che erano più alti del 14-15 % di quelli dell’aprile 2020) tale impianto effettuava in tale mese vendite per circa 151.000,00 euro, IVA compresa.

Le perdite medie nazionali dell’aprile 2020 sullo stesso mese del 2019 sono (secondo i dati nazionali di cui in premessa di questo articolo) nell’ordine del 68,5 % e fanno presumere – si tratta naturalmente di un esempio – che le vendite ammontino in volume a 31-32.000 litri ed in valore a 41-42.000,00 euro (secondo i prezzi medi aprile 2020, un aspetto, quella della variazione in ribasso dei prezzi, non rilevante in quanto il testo normativo si riferisce a “valori economici” e non a “volumi di beni ceduti).

La perdita di ricavi al netto di IVA sarebbe di circa 90.000,00 euro (in volume di 68.000 litri).

Un punto vendita da 100.000 litri al mese equivale – ma stiamo sempre facendo un esempio astratto – a un erogato annuo di 1.200.000 litri: con il mix di prodotti di cui sopra (58 % di vendite di gasolio, 38 % di benzina e 4 % di gpl) e coi prezzi medi del 2019 dei tre prodotti, il valore economico equivale a circa 1,776 milioni di euro: siamo nella classe di ricavi da oltre 1.000.000,00 e fino a 5.000.000,00 di euro, e spetta un valore del contributo pari al 10 % della perdita aprile 2020 su aprile 2019.

Nell’esempio di cui sopra, tale perdita è di circa 90.000,00 euro e pertanto l’ammontare del contributo a fondo perso vale circa 9.000,00, esenti da imposta in quanto non costituenti base imponibile per l’anno 2020.

Di seguito l’articolo 28 del Decreto Legge.

Art. 28

Contributo a fondo perduto

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo testo unico e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico ed ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico.
  4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
  5. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
  9. L’istanza di cui al comma 8 contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo. L’Agenzia delle entrate procede alla consultazione della Banca dati di cui all’articolo 96 del citato decreto legislativo. Ove alla consultazione non consegua l’immediato rilascio della documentazione antimafia, si applica l’articolo 92, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora dalla verifica effettuata risulti a carico di taluno dei soggetti indicati la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni, nonché di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. Il Prefetto comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate per il conseguente recupero ai sensi del successivo comma 12, al Procuratore distrettuale della Repubblica e agli altri soggetti indicati nell’articolo 91, comma 7-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni.
  10. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
  11. Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n.1778 “Fondi di Bilancio”.