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D.L. RILANCIO: I GESTORI AUTOSTRADALI OTTENGONO GIUSTIZIA

Dopo svariate richieste di molteplici misure di sostegno avanzate dalle organizzazioni di categoria dei gestori delle AdS autostradali, FAIB Confesercenti, FEGICA Cisl ed ANISA Confcommercio, e con non poche battute d’arresto, in extremis viene stato accolto nel decreto legge “Rilancio” lo specifico punto sui cosiddetti “contributi fugurativi” dei dipendenti per le mensilità di marzo, aprile e maggio, considerato che il servizio sulla rete viaria gerarchicamente più rilevante per il sistema Paese é stato garantito e che gli impianti sono stati mantenuti attivi, con i relativi oneri per gli addetti impiegati sul punto vendita, a fronte di crolli verticali degli erogati nell’ordine del 90 % e la conseguente interruzione del flusso ordinario di liquidità.

L’articolo 40 del D.L. “Rilancio” (D.L. che si allega, unitamente alla relazione illustrativa, nei testi integrali in formato PDF) costituisce infine un concreto sostegno alle microimprese del comparto:

Decreto legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all’economia , nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. “Rilancio”)

Art. 40 Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19

  1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l’anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 
  1. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione. 
  1. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell’impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
  1. Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano con le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

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