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EG ITALIA: GESTORI SOSPENDONO CLAUSOLA DEL PREZZO MASSIMO

Comunicazione a mezzo pec
Anticipata via mail
Prot. 112/PEC/2021 Roma, 21 dicembre 2021

Spett.le
EG Italia Spa
Via Alexandre Gustave Eiffel, 13
c.a. Ing. Leandro Venditti
c.a. Dott. Maurizio Mangione
Retail Sales Manager
c.a. Dott.ssa Manuela Atturo
Contract, Operations Support &
Dealers Union Relationship
c.a. Dott.ssa Gianna Elisa Nervi
Retail Performance Support Manager

Oggetto: negoziazione finalizzata al rinnovo dell’Accordo Collettivo Aziendale del 17 luglio 2018. Iniziative sindacali.

Spett.le EG Italia,
come preannunciato formalmente già nella nostra ultima comunicazione del 4 novembre us. e confermato al termine dell’ultimo incontro del 15 dicembre scorso, le nostre Federazioni intendono anticipare che assumeranno, a tutela dei Gestori rappresentati le iniziative sindacali ritenute più idonee a far uscire il confronto dalla situazione di stallo in cui è stato cacciato per esclusiva indisponibilità dell’Azienda a ragionare compiutamente sul quadro emergente dalla “rete”.
Non può essere, infatti, taciuto che EG group, azienda che ha rilevato parte delle attività della Esso Italiana srl, tenta di allungare i tempi di un eventuale nuovo Accordo (in sostituzione di quello scaduto da circa 18 mesi), ricorrendo -di volta in volta- ad escamotage dialettici o, peggio, a finte aperture che, nella sostanza intendono mantenere gli attuali insufficienti livelli di margine per i gestori.
Il tema è quello di definire – per i Gestori – una giusta remuneratività (attualmente negata) immaginando di trincerare l’inanità dell’Azienda dietro quel regime di “esclusiva” che continua ad imporre ai Gestori senza che questi abbiano la possibilità di recuperare, con margini pro-litro di sostenibilità delle loro gestioni, il “giusto ristoro” per l’attività svolta.
Va inoltre registrato che ogni tentativo di stabilire con codesta Azienda un sia pur minimo confronto sulla necessaria revisione delle condizioni economiche e normative previste dall’Accordo del 17 luglio 2018 ormai non più aderenti allo stato di profonda sofferenza è stato vanificato in nome di una presunta “particolarità” dell’Azienda medesima.

A giudizio delle nostre Federazioni, preliminarmente, occorre, precisare quanto segue:
• La EG Italia Spa si è ripetutamente sottratta a precisi obblighi ed adempimenti previsti dalla Intesa del 17 luglio 2018 sopra richiamata, rendendosi inadempiente in primo luogo alla necessaria ed improcrastinabile definizione di un nuovo Accordo aziendale ai sensi dell’art. 19 legge 57/01, e ciò in aperta violazione di quanto espressamente previsto al punto 6 della citata Intesa del 2018, scaduta il 30 giugno 2020.
• La EG si è resa inadempiente degli obblighi previsti al punto 11 dell’Accordo del 17 luglio 2018, evitando di costituire adeguati tavoli tecnici di confronto, di definire accordi specifici in ordine alla complessa materia del riconoscimento dei cali carburanti (per il cui rimborso EG ha reintrodotto strumentalmente ed unilateralmente una metodica di controllo giornaliero delle giacenze, al solo fine di negare la liquidazione dei cali medesimi, che non ha alcun riscontro contrattuale);
• La EG si è resa inadempiente in merito alla articolata questione dei contratti non oil sulla quale, come ripetutamente denunciato dalle nostre Federazioni, persegue una politica di riscossione di canoni anche per locali inferiori a mq 25 (in palese violazione di quanto previsto dagli Accordi Interprofessionali del 1997 e del 1998 nonché di quanto formalmente disposto dall’art. 1 del decreto Leg.vo 32/98) e finanche su “locali sprovvisti di contratto”, superfici senza alcuna abitabilità, o su locali privi delle necessarie condizioni minime amministrative;
• La EG si è resa altresì inadempiente in ordine alle verifiche, entro sei mesi dalla sottoscrizione della Intesa citata, delle criticità emerse dalla introduzione delle sostanziali innovazioni introdotte dalla stessa Intesa;
• La EG si è resa inadempiente relativamente agli obblighi di definizione, entro il 31 dicembre 2018, di una procedura specifica in ordine alla manutenzione degli impianti di distribuzione carburanti affidati, ai sensi delle normative vigenti, in uso gratuito alle Gestioni, perseverando nella azione di delegare ai Gestori stessi i costi e la predisposizione di necessari ed improrogabili interventi manutentivi. È del tutto evidente che i costi per le manutenzioni, all’interno del quadro normativo richiamato, non possono che essere valutati o come “canoni impropri di locazione” vietati dalle Legge (e per i quali ci riserviamo di richiedere il rimborso comprensivo di interessi moratori) o come rinuncia da parte della Eg all’obbligo di acquisto in esclusiva. In questo ultimo caso ci riserviamo di valutare, per i Gestori, anche il ricorso al “mercato libero”. Di tale anomalia normativa, le nostre Federazioni si riservano in nome e per conto delle Gestioni rappresentate, di informare le Autorità competenti almeno per la ripetizione di importi che avrebbero dovuto essere sostenuti da EG in quanto proprietaria dei relativi complessi aziendali. Sempre vigendo il regime di esclusiva in “deroga” così come previsto dal Regolamento CE 330/2010;
• La EG si è resa, infine, inadempiente di quanto previsto al punto 13 della Intesa citata, cioè dell’obbligo di sostenere ed accompagnare con mirati interventi economici quelle Gestioni che avrebbero continuato ad adottare unicamente la modalità self nella vendita al consumatore finale in attesa di introdurre progressivamente anche la modalità “servito“. Tale intervento economico, cui EG si è sottratta, avrebbe dovuto “accompagnare” per un arco temporale di 12 mesi i Gestori interessati, in attesa del necessario adeguamento della rete totalmente in self.
• La EG ha manifestato profonde inefficienze del sistema gestionale Maser che, a quanto enfaticamente comunicato sin dai primi mesi del 2019, avrebbe dovuto costituire uno strumento più avanzato per adeguare le attrezzature self-service pre payment ormai obsolete: i danni, subiti dai Gestori, quelli quantificabili e quelli derivanti dal conseguente sviamento della clientela, sono numerosi, ingenti ed in alcuni casi irrecuperabili.
• La EG, da ultimo, si è limitata a presentare negli ultimi incontri, privi di un serio e concreto confronto sull’aggiornamento della Intesa del 17 luglio 2018, una iniziativa promozionale volta, ad avviso aziendale, a far recuperare sostenibilità alle Gestioni una volta raggiunti improbabili quanto effimeri obiettivi su volumi incrementali esitati nella sola modalità servito, avendo a base, per il calcolo degli incrementi, l’anno 2019 (pre pandemia). Tale iniziativa, che dovrebbe essere sottoposta a gradimento delle Gestioni a partire dal prossimo 22 dicembre e sulla quale le nostre Federazioni hanno espresso apertamente contrarietà sia sul metodo (è evidente che una siffatta iniziativa promozionale non può sostituire una Intesa nazionale) è di dubbia e, per essere ottimisti, transitoria efficacia. Una sorta di “strategia del criceto” che obbliga il Gestore a correre a tempo indeterminato sulla ruota a tutto (e solo) vantaggio della EG!
Infine, ad ulteriore conferma della unilateralità dei comportamenti, la EG presentando la nuova promozione carburanti e lubrificanti 2022, ha indotto i gestori ad una sottoscrizione di condizioni inaccettabili non fosse altro per la previsione, sempre unilaterale, di una espressa riserva a determinare, a suo insindacabile giudizio, nuove condizioni di partecipazione, con l’inizio del nuovo anno.

Questo, per brevità, è il quadro sintetico delle inadempienze della EG: logica e Diritto vogliono che un soggetto “inadempiente” non possa a sua volta reclamare adempimenti alla controparte, né tantomeno ai soggetti – i Gestori – che la controparte rappresenta ai sensi e per gli effetti dell’Art. 19 legge 57/01.
Quello che fra Gestori ed EG è un contratto a prestazioni sinallagmatiche: è di tutta evidenza che venendo meno la “prestazione corrispettiva” che l’Azienda EG deve garantire, vengono meno i presupposti per il mantenimento, in capo ad una sola parte (i Gestori), di obblighi contrattuali che configurerebbero “patti leonini”.

Sulla scorta delle contestazioni effettuate, delle inadempienze sottolineate e del quadro emergente, le nostre Federazioni dichiarano – con effetto immediato – formalmente “sospesa” la condizione prevista nell’Accordo nazionale del 17 luglio 2018 contenuta al relativo punto 8) Prezzo Massimo, così come son da considerarsi sospese ad ogni effetto le procedure ivi indicate, in quanto prive del necessario fondamento giuridico e di legittimità. Fino alla rimozione delle inadempienze contestate ad EG.

D’altra parte appare almeno originale che da una parte la EG invochi la totale estraneità con gli impegni assunti dalla Esso italiana srl nei confronti dei Gestori (estraneità da noi sempre contestata anche se ripetutamente ribadita dalla stessa Esso che, anche recentemente, promuove con “Poste” una campagna promozionale per conto di terzi che coinvolge i Gestori con i quali, teoricamente, non dovrebbe avere alcun rapporto) e, poi, invochi quegli stessi Accordi (come fa in autostrada), per segnalare presunte inadempienze. Delle due, l’una: o gli Accordi Esso valgono sempre o non possono essere invocati solo quando questo risulta di indebito vantaggio per la EG.

Le scriventi, in conclusione, invitano e diffidano la EG Italia Spa a continuare a far gravare sui Gestori oneri di manutenzione in violazione del principio della “gratuità” prevista dalla normativa di settore vigente; a procedere a contestazioni sul superamento del “prezzo massimo” (che secondo la visione EG diventerebbe un prezzo imposto in violazione della normativa nazionale ed europea di deroga dal superamento delle “restrizioni verticali”); a dismettere immediatamente le unilaterali procedure sul rimborso dei cali di carburante ed a pagare, secondo il prezzo medio, le mancanze registrare dai Gestori.

Ricordiamo che codesta Azienda – grazie anche a protocolli interassociativi – gode della condizione di vantaggio di “acquisto” a temperatura convenzionale e “rivendita” al Gestore a temperatura ambiente. Con ciò lucrando, per le differenze di temperatura, prezzo industriale, Accisa ed Iva.

Le scriventi, infine, informano che intendono formalizzare il contenuto della presente ufficiale comunicazione anche ai Ministeri interessati e competenti in materia di Vertenze Collettive ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del decreto Leg.vo 32/98; diffidano la EG ad adottare nei confronti delle Gestioni qualsivoglia azione di contestazione o qualsivoglia iniziativa nei confronti delle Gestioni rappresentate che, in ossequio alla presente “sospensione” del punto 8 ) della Intesa citata si riterranno libere di adottare nei confronti del consumatore finale gli scostamenti ritenuti necessari rispetto al prezzo consigliato da EG medesima.

Ne consegue che anche quanto previsto al punto 4) dell’Accordo del 17 luglio 2018 esclusivamente in riferimento alla definizione del “PREZZO MASSIMO” deve intendersi sospeso per tutta la durata della presente iniziativa sindacale.
Nel contempo, le nostre Federazioni si attiveranno presso le Gestioni rappresentate anche al fine delle opportune contestazioni in ordine a iniziative commerciali sui volumi incrementali della modalità servita, non condivise, gravose per i Gestori (soprattutto per quelli che hanno, già oggi, significativi volumi di vendite in servito) dagli esiti incerti e comunque a tutto vantaggio della sola compagine aziendale.

Le scriventi si riservano, dopo una dettagliata comunicazione, di proclamare una chiusura nazionale dei Gestori EG a marchio Esso, ed altre iniziative sui prezzi al pubblico che consentano la quadratura del bilancio dell’attività del Gestore che, come è noto, non può essere effettuata in perdita.
Distinti saluti.
FAIB

FEGICA

FIGISC