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Circolare Ministero delle Finanze su manifestazioni a premio. CIRCOLARE N. 155/E

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE N. 155/E – Roma, 7 agosto 2000
Direzione Giochi
Ufficio Gestione Giochi

Prot. n. 78133/1/III/2000

Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici Iva
LORO SEDI

Oggetto: Manifestazioni a premio dirette a promuovere la vendita di prodotti petroliferi Legge 496/99 del 28.12.99

Come è noto il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383 convertito dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, ha introdotto alcune disposizioni relative alle “campagne promozionali” organizzate dalle compagnie petrolifere. In particolare l’art. 2, comma 4, della summenzionata normativa prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2000 le compagnie petrolifere che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell’offerta di omaggi al consumatore, sono obbligate a rendere noto il costo diretto unitario dell’omaggio stesso” ed il successo comma 5 stabilisce che “il consumatore, che abbia conseguito il diritto all’omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000, può optare per il ritiro dell’omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura di carburante in misura pari al costo diretto unitario dell’omaggio di cui al comma 4”.

Al riguardo, al fine di evitare incertezze operative da parte dei promotori delle suindicate campagne promozionali, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

a) atteso che la citata normativa non prevede alcuna disposizione transitoria, occorre innanzitutto precisare che non sono interessate alla nuova disciplina le manifestazioni a premio che sono state autorizzate e che hanno avuto inizio nel corso del 1999, con conseguente irrilevanza del termine di conclusione delle medesime. Le stesse considerazioni valgono per le manifestazioni autorizzate nel 1999 o nel 2000 ma iniziate nel 2000 in ordine alle quali il consumatore ha conseguito il diritto all’omaggio entro il 29 giugno 2000, in quanto le medesime si concludono entro la suddetta data.
In sostanza, affinché trovi piena applicazione la normativa in esame, è necessario che le manifestazioni in rassegna siano iniziate nel 2000 e siano concluse successivamente al 29 giugno 2000;
b) circa l’ambito di applicazione della norma in esame si ritiene che la stessa faccia riferimento alle sole operazioni a premio e non anche ai concorsi. Tale interpretazione è suggerita dal fatto che il termine “omaggio”, utilizzato dal legislatore, sembra più essere correlato alle iniziative promozionali riconducibili alle operazioni a premio di cui all’art. 44, secondo comma, lett. a) e b) del R.D.L. n. 1933 del 1938, in base alle quali, come è noto, ogni partecipante può conseguire un premio;
c) in ordine alla eventualità che il numero dei premi effettivamente consegnati possa risultare inferiore alla originaria previsione contenuta nel piano tecnico, allegato alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni a premio, in quanto molti consumatori optano per una fornitura di carburante equivalente al costo diretto unitario dell’omaggio, si precisa che in tale ipotesi la società organizzatrice può, evidentemente, operare la detrazione dell’IVA relativa ai premi già acquistati ma non consegnati, secondo le modalità e i termini di cui all’art. 19 del D.P.R. 633 del 1972. Giova inoltre precisare che la parte di montepremi erogata in sconti realizza una fattispecie che, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della legge 27 novembre 1989, n. 384, non è assoggettata alla disciplina sulle manifestazioni a premio, con la conseguenza che se per ipotesi tutti i consumatori optassero per la fornitura di carburanti, per l’intera operazione nulla sarebbe dovuto all’Erario;
d) restano escluse le operazioni cosiddette “con contributo”, consistenti in iniziative che offrono al partecipante la possibilità di acquisire a prezzo scontato un prodotto diverso da quello petrolifero; in tal caso, infatti, l’ipotesi prevista dalla legge è evidentemente irrealizzabile;
e) relativamente al costo diretto unitario dell’omaggio cui fare riferimento, nel caso in cui venga scelta l’opzione della corrispondente fornitura di carburante, si ritiene, tenendo conto di quanto precisato con la circolare 69/E del 7/3/1997, che questo possa essere determinato sulla base del prezzo pagato al fornitore dei premi dal promotore della manifestazione “comprensivo di tutti gli oneri di diretta imputazione”, intendendo con questi ultimi, gli oneri doganali, le imposte e le eventuali spese di trasporto sopportate dall’acquirente del premio fino al proprio magazzino del soggetto incaricato dall’acquirente (promotore) a svolgere per suo conto tutte le operazioni successive necessarie alla consegna del premio. Tale prezzo inoltre deve tenere conto, nel senso che non deve essere diminuito, delle prestazioni, quali quelle di pubblicità, “rese dalla ditta promotrice dei confronti della ditta fornitrice del bene” previste da accordi commerciali inerenti la manifestazione: (cosiddetto scambio a prestazioni corrispettive);
f) nel caso di concorsi misti svolti dalle compagnie petrolifere, le disposizioni di cui trattasi si applicano limitatamente alla parte relativa alle operazioni a premio. Le summenzionate disposizioni, invece, non si applicano ai concorsi misti svolti in associazione tra più aziende, petrolifere e non, volte a promuovere le vendite dei prodotti delle aziende associate, in questo caso, viene propagandata la vendita di prodotti diversi.

IL DIRETTORE GENERALE