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DISEGNO DI LEGGE CONCORRENZA CANCELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Non è una novità [ne abbiamo parlato su FIGISC ANISA NEWS N. 24 del 28.06.2013, N. 15 del 21.03.2014 e N. 32 del 10.07. 2014], ma adesso sembra si voglia fare sul serio: un nuovo capitolo del «libro della vergogna» dei provvedimenti per questo settore sembra sia contenuto in bozza del nuovo disegno di legge sulla «concorrenza», di cui pubblichiamo – come l’abbiamo visto – l’obiettivo indicato come «liberalizzazione delle forme contrattuali»:

«LIBERALIZZAZIONE DELLE FORME CONTRATTUALI TRA IL TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE E GESTORE: INTRODURRE IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CONTRATTAZIONE NEI RAPPORTI TRA PROPRIETARI DEGLI IMPIANTI E GESTORI, ELIMINANDO IL VINCOLO DELLA TIPIZZAZIONE DI TALI CONTRATTI TRAMITE ACCORDI PROFESSIONALI DI CATEGORIA, ATTRIBUENDO AL MISE [il Ministero per lo sviluppo economico] IL COMPITO DI INDIVIDUARE LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI NON AMMESSE.»

Ossia, in altre parole, pietra tombale sulla contrattazione collettiva per la categoria, ognuno fa quel che vuole individualmente, come si trattasse di soggetti con la stessa potenzialità economica e forza contrattuale. È chiaro che questa formulazione, così come indicata, si applica a tutte le situazioni e non riguarda solo le nuove forme contrattuali eventualmente derivanti dalla legge 27/2012, ricomprendendo anche, per fare un esempio, i contratti di comodato alla loro scadenza e, quindi, facendo piazza pulita non solo delle norme, diciamo, «nuove», come appunto le leggi 111/2011 e 27/2012, ma anche di quelle «storiche», come il decreto 32/98 e la legge 57/2001.

Quindi: basta accordi, basta rappresentanze di categoria, basta anche a qualunque ragionamento presente e futuro sulle famose eque condizioni per competere, a quel punto valendo solo le condizioni che le parti firmeranno nella finzione giuridica di un equivalente potere contrattuale. Insomma, via libera alla «licenza di uccidere» e senza più diritto di lamentarsi da parte della vittima.

La bozza è la perfetta adesione alla note argomentazioni dell’Antitrust [da ultimo, in luglio proprio in vista della predisposizione della legge annuale sulla concorrenza], secondo il quale «L’Autorità auspica che la liberalizzazione delle forme contrattuali regolanti i rapporti tra proprietario dell’impianto e gestore non avvenga tramite accordi interprofessionali tipizzati [che inevitabilmente rischiano di ingessare i rapporti commerciali e dunque limitano la concorrenza sia a livello intrabrand che interbrand]. Si propone dunque la modifica del testo dell’articolo 17 del d.l. n. 1/2012, così come convertito in legge n. 27/2012, nella direzione di prevedere l’utilizzo di tutte le tipologie contrattuali previste dall’ordinamento, eliminando il vincolo della tipizzazione tramite accordi interprofessionali di categoria, e lasciando eventualmente al MISE il compito di definire in negativo le tipologie di contratti non applicabili al caso di specie.»

La norma, in sintesi, si appresterebbe a sanare normativamente quello che, se già oggi succede nel concreto [ossia la forzatura derogatoria degli accordi e dei contratti collettivi, attuata sulla singola gestione], succede pur tuttavia in elusione e violazione delle leggi che oggi ancora regolano il settore. Quindi, dovendo andare perfino oltre tutto ciò, si assolve il «peccatore» con il semplice trucchetto di cancellare un «vizio» trasformandolo in una «virtù» utile per il mercato!

E c’è da dire, però, che forse la norma appare una forzatura anche in certi ambienti, dal momento che qualcuno pare abbia espresso «perplessità per prevedibili reazioni sindacali»!

Un’altra adesione puntuale alle posizioni dell’Antitrust viene anche da un altro obiettivo indicato nella bozza di disegno di legge sulla concorrenza, ossia l’eliminazione di vincoli superstiti sul terzo prodotto. «ELIMINAZIONE DEI VINCOLI RESIDUI ALL’APERTURA DI NUOVI IMPIANTI E ALLO SVILUPPO DEL NON OIL: PREVEDERE IL DIVIETO DI IMPORRE OBBLIGHI ASIMMETRICI PER I NUOVI ENTRANTI, ELIMINANDO DALLA DISPOSIZIONE IL PERIODO “SE TALE ULTIMO OBBLIGO COMPORTA OSTACOLI TECNICI O ONERI TECNICI ECCESSIVI E NON PROPORZIONALI ALLE FINALITÀ DELL’OBBLIGO”».

Che vuol dire? La norma completa è al momento la seguente e risale al 2008, con una modifica intervenuta nel 2012: si tratta dell’articolo 83 bis, comma 17, della legge 6 agosto 2008, n. 133, adottata in seguito alla procedura di infrazione comunitaria del 2004: 17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti nè al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi [cui è stato aggiunta con la legge 27/2012 la seguente precisazione:] o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo.»

Cancellato ancora nel 2012 il «terzo prodotto», oggi si cancella una subordinata ancora presente nella norma [l’onerosità tecnico-economica] per togliere ogni possibile equivoco anche in ordine ai prodotti ecocompatibili. Insomma si può aprire di tutto, dal ghost al baracchino.

La norma può ben essere messa in relazione con la scomparsa di ogni ragionamento sulla razionalizzazione della rete, che sembra ormai non essere più all’ordine del giorno e che, anzi, viene richiesto, da sempre più numerose ed insistenti voci, di abbandonare per «lasciar fare» alla «spontaneità» del mercato.

Con questa legge sulla concorrenza si completa così un percorso che allinea insieme liberalizzazione della rete senza razionalizzazione, «ghostizzazione» degli impianti [si veda, in abbinamento, la legge comunitaria, in FIGISC ANISA NEWS N. 38 del 22.09.2014] e – come fuoco di artificio finale -, disapplicazione della contrattazione collettiva e del diritto di rappresentanza.

Vista la trappola di gravità inaudita che si sta preparando, poco importa se qualcuno possa offendersi che si stia facendo un prematuro «processo alle intenzioni»; anzi, se davvero qualcuno, magari anche in ambienti ministeriali, paventa che vi possano essere «prevedibili reazioni sindacali», è questo, più che mai e più che sempre, il momento di dimostrare la previsione sarebbe corretta!

E di dimostrarlo subito e con fatti concreti!