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GESTORI: SERI PROBLEMI ALLA DATA DI RIPRISTINO DELLE VECCHIE ACCISE

Comunicazione via PEC

Anticipata via posta elettronica

Prot. N.42/2022

Roma, 4 aprile 2022

 

Eni

IP

Kupit

Tamoil

EG

PETROLIFERA ADRIATICA

RETITALIA

UNEM

ASSOPETROLI

e, p.c., Presidente del Consiglio

Mef

Mite

Mininterno

AdM

GdF

MisterPrezzi

LORO SEDI

Oggetto: DL n. 21/2022 e DM 18.3.2022. Prossima scadenza rideterminazione accise prodotti

    carburanti. Criticità approvvigionamenti.

Egregi Signori,

come è noto, alle ore 24.00 di giovedì 21 aprile p.v., cesserà di trovare applicazione la riduzione di accise dei prodotti carburanti decisa con l’entrata in vigore del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, e del decreto del Ministro dell’economica e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica del 18 marzo 2022.

Indipendentemente dal fatto che le suddette accise possano essere, alla scadenza o in seguito, ulteriormente rideterminate, così come peraltro già previsto dal comma 8 del già citato dl 21/2022, non appare azzardato prevedere che una gran parte di consumatori, con l’approssimarsi della data con la quale è attualmente previsto il termine della riduzione della quota delle accise, vorranno stoccare (almeno) nelle loro auto quanto più carburante possibile.

Con ciò generando, oltre a possibili ripercussioni collegate sia all’ordine pubblico che alla viabilità stradale, anche una richiesta eccezionale di volumi di prodotto rispetto alle medie consuete.

D’altra parte, è pur sempre del tutto legittimo, da ogni punto di vista possibile, che le piccole imprese di gestione degli impianti di rifornimento carburanti intendano aumentare per il possibile le proprie scorte giacenti al momento della suddetta scadenza, allo scopo, al minimo, di pareggiare il costo sopportato all’entrata in vigore dei sopra citati provvedimenti.

A questo proposito, non appare superfluo evidenziare come la Pubblica Amministrazione, pur essendo nelle sue facoltà e malgrado numerose, reiterate e motivate sollecitazioni al riguardo, non abbia inteso prevedere alcun meccanismo certo ed equo di compensazione, così come, al contrario, è già avvenuto in passato in occasioni simili (cfr. Decreto Ministero delle Finanze 29/12/1999, G.U. 306 del 31/12/1999; Decreto Ministero delle Finanze 23/02/2000, G.U. 49 del 29/02/2000; Decreto Ministero delle Finanze 17/03/2000, G.U. 69 del 23/03/2000).

Ciò che oltre ad autorizzare, seppure ce ne fosse stato bisogno, diviene nella prassi un vero e proprio invito ad adottare un simile metodo di bilanciamento, di cui, ora, la stessa Pubblica Amministrazione in tutte le sue articolazioni qui interpellate per opportuna conoscenza, viene invitata a prendere atto in modo coerente e responsabile, anche allo scopo di scongiurare e, anzi, contrastare ogni possibile ma ingiusta -e, a questo punto, artificiosa- strumentalizzazione pure sul mero piano comunicazionale.

Tutto ciò premesso, le scriventi Federazioni sollecitano ciascuno dei fornitori in esclusiva dei prodotti carburanti, anche attraverso le loro associazioni di categoria:

  • a prendere atto di quanto sopra considerato;
  • ad attivarsi prontamente per programmare e consentire il più completo ed ordinato approvvigionamento dei punti vendita, oltre le normali procedure interne già adottate, secondo gli ordinativi richiesti dalle imprese di gestione rifornite in esclusiva;
  • ad evitare qualsiasi comportamento speculativo ovvero discriminatorio, tale da produrre nocumento o danno alle imprese di gestione rifornite in esclusiva ed economicamente dipendenti – ex lege – dall’impresa fornitrice.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro.