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CAOS GIACENZE: GESTORI SCRIVONO A GOVERNO, DOGANE E GDF

Comunicazione a mezzo pec
Anticipata in email
Prot. 48/PEC/2022 Roma, 28 aprile 2022

Prof. Mario Draghi Presidente Consiglio Ministri
Dott. Daniele Franco Ministro Economia e Finanze
Prof. Roberto Cingolani Ministro della Transizione Ecologica
Gen. Giuseppe Zafarana Comandante Generale della GdF
Dott. Marcello Minenna Direttore Generale Dogane e Monopoli

Oggetto: comunicazioni ai sensi dell’art. 1 del DL 21/03/2022 e D.D. ADM del 22/04/2022

Egregio Signor Presidente del Consiglio, Egregi Ministri, Signor Generale, Signor Direttore,
nel rinnovare il concreto impegno delle nostre Federazioni contro tutte le forme di illegalità, (purtroppo molto presenti nel settore della distribuzione carburanti e non per responsabilità dei Gestori), dobbiamo però segnalare come siano contraddittorie alcune azioni promosse da organi dello Stato che, invece di operare in armonia, operano scelte che finiscono per disorientare.
Risulta infatti alle scriventi Federazioni che organi territoriali del corpo di GdF, come nel caso del Nucleo Operativo Metropolitana 1^ Sezione Operativa della città di Genova, nell’accertare la corretta adozione dei disposti normativi sui punti vendita della distribuzione carburanti, spesso anche di natura formale, chiedano di rilevare le “comunicazioni per via telematica dirette agli Uffici Territoriali delle Agenzie Dogane e Monopoli (ADM), competente per territorio, previste all’art. 1 del D.L. 21/3/2022 n. 21 riferite ai […] dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date […], ovvero alla data del 22/03/2022 che del 21/04/2022”.

Tale approccio non tiene in alcun conto di quanto disposto con Determinazione Direttoriale ADM in data 22/04/2022, che differisce la comunicazione del 21/04/2022 al 02/05/2022, per allineare le scadenze del DL 21/22 con quelle determinate dal DM 6 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero della Transizione Ecologica, di proroga della misura fino al 2 maggio, di fatto stabilendo la continuità fino alla nuova data delle riduzioni delle accise negli importi già in vigore e termine finale di vigenza della rideterminazione effettuata dal decreto 6 aprile, in base al quale l’Agenzia delle Dogane ha rideterminato la scadenza della comunicazione fissata entro i cinque giorni successivi e, dunque, al 9 maggio 2022.

Le scriventi ritengono che non sia possibile scaricare le contraddizioni del sistema istituzionale sugli operatori economici che si attengono alle indicazioni loro rivolte dagli interlocutori formalmente competenti per materia, senza peraltro considerare che il dettato normativo previsto dal DL 21/22 prevede una sanzionabilità dell’omessa, e non della ritardata, comunicazione.

Ove questo approccio non venisse invertito e non fosse fatta definitiva chiarezza, cosa dovrà aspettarsi la Categoria nel caso di una nuova (e già ventilata) proroga dello “sconto” sulle Accise?
Ciò detto, le scriventi ritengono che la D.D. ADM del 22 aprile sia stata emanata, come illustrato nella stessa, allo scopo di garantire l’efficacia degli adempimenti sopra citati, disponendo un allineamento temporale dei vari provvedimenti assunti in materia di Accise da Parlamento e Governo, differendo la seconda comunicazione prevista dal giorno 21 aprile al giorno 2 maggio p.v., prevenendo così, possibili e inutili duplicazioni.

Del resto, eventuali accertamenti e/o contestazioni di violazione che dovessero essere elevate in ragione dell’art. 50 del Testo Unico delle Accise di cui al Decreto legislativo n. 504 del 1995, sarebbero di fatto, a nostro avviso, improcedibili nei confronti dei Gestori per le ragioni sopra espresse, avendo l’Agenzia a ciò deputata, espressamente e con atto formale indirizzato a tutti gli operatori, differito il termine della comunicazione stessa.
C’è, infine, un problema di “gerarchia delle fonti giuridiche” rispetto alle quali non si può chiedere ad una Categoria di “lavoratori” di avere mezzi e strumenti per districarsi fra norme, disposizioni e provvedimenti sovrapposti ed a volte, ridondanti.

Le scriventi rimangono convinte che si tratti di un disguido comunicativo e che lo stesso possa essere prontamente sanato – anche attraverso le norme in corso di adozione – nell’interesse generale degli operatori, dei cittadini e dei contribuenti.
Il tema è quello di avere una norma chiara, applicabile ed inequivocabile alla quale ciascuno debba uniformare i propri comportamenti, senza esporre le stesse micro imprese di gestione degli impianti carburanti a eventuali sanzioni determinate più da una incomprensibile “caccia alle streghe” che da oggettive ed imparziali interpretazioni.

In attesa di un cortese cenno di riscontro e di concrete azioni che interrompano questo cortocircuito normativo/ comunicativo, le scriventi colgono l’occasione per inviare distinti saluti.

FAIB

FEGICA

FIGISC/ANISA