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ANSA: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FIRMA IL DECRETO TRASPARENZA PREZZI

 

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023, n. 5.

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione

del trasporto pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Considerata la necessità e l’urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità e l’urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dei carburanti;

Considerata la necessità e l’urgenza di introdurre specifiche disposizioni al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato;

Ritenuta la straordinaria necessità e l’urgenza di rafforzare i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 10 e del 12 gennaio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione

2.Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (vedere nota), provvede all’elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. l -bis ), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili.

La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3.Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (vedere nota), con l’indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.

4.In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni. L’accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all’articolo 41 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All’irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto.

Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (vedere nota).

Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (vedere nota), nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.

5.Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui al comma 2 è versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinata all’implementazione dell’infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo.

6.All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell’articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura».

7.L’articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato (vedere nota).

 

 

Note:

Art. 51, comma 1, Legge 99/2009

  1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi  dei  carburanti  praticati  da  ogni singolo impianto di distribuzione  di  carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale,  è  fatto  obbligo  a  chiunque  eserciti  l’attività di vendita  al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare  al  Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

 

Art. 19, Decreto-legge 1/2012

  1. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  definite  le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo  dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  in ordine alla cartellonistica di  pubblicizzazione  dei  prezzi  presso ogni punto vendita di  carburanti,  in  modo  da  assicurare  che  le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi  in  modalità  non servito, ove presente,  senza  indicazioni  sotto  forma  di  sconti, secondo  il  seguente  ordine  dall’alto  verso  il  basso:  gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere  riportati  su  cartelloni separati, indicando quest’ultimo prezzo come  differenza  in  aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
  2. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.

 

Art. 16, Legge 689/1981

(Pagamento in misura ridotta)

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo ,  oltre  alle spese del procedimento, entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla contestazione  immediata  o,  se  questa  non  vi  è stata,   dalla notificazione degli estremi della violazione.

 

Art. 15, comma 5, Decreto legislativo 206/2005

  1. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e   pubblicizzati   presso   gli   impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

 

Art. 51, comma 3, Legge 99/2009

  1. In caso   di   omessa   comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.