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RICHIESTA AD ENI CONVOCAZIONE STRAORDINARIA ENTE BILATERALE

Comunicazione via PEC Roma, 3 aprile 2024
anticipata via posta elettronica
Prot. n. 23/PEC/2024

Spett.le
Eni S.p.A. Energy Evolution
alla c.a. Ing. Giuseppe Ricci
Enilive S.p.A.
Dott. Giovanni Maffei

e, p.c. On.le Massimo Bitonci
Sottosegretario MIMIT
Ing. Gianni Murano
Presidente UNEM

Oggetto: RELAZIONI INDUSTRIALI – VIOLAZIONE NORME DI SETTORE ED ACCORDI
COLLETTIVI – CONVOCAZIONE STRAORDINARIA ENTE BILATERALE.

Le scriventi Federazioni sono nuovamente a denunciare un insieme di atteggiamenti ed iniziative unilaterali aziendali che configurano – a giudizio delle medesime scriventi – numerose violazioni del quadro normativo speciale di settore e della contrattazione collettiva sottoscritta ai sensi e per gli effetti del suddetto quadro normativo sotto plurimi aspetti.
Tanto ormai da rappresentare un vero e proprio comportamento antisindacale atto, tra l’altro, a screditare le medesime scriventi, attraverso l’oggettiva lesione della reputazione e dell’immagine del sindacato.
Più nel dettaglio e limitandosi – al momento – agli elementi fattuali più evidenti e significativi.
PUNTO 1. Entrambi gli Accordi collettivi aziendali – destinati a regolare, ex lege, le condizioni economico/normative che definiscono i rapporti contrattuali delle attività cosiddette “oil” e “non-oil” tra Azienda e Gestori – sia degli impianti di rete ordinaria che delle Aree di Servizio autostradali – risultano essere ormai da tempo scaduti e/o non rinnovati a causa della acclarata indisponibilità aziendale.
È appena il caso di evidenziare come, ad esempio, le Intese collettive per la viabilità autostradale risultano essere scadute fin dal 31.12.2011.
E ciò, nonostante le scriventi Federazioni si siano rese disponibili a definire, attraverso un apposito Accordo collettivo (cfr. Verbale d’Incontro del 25.11.2016), “la documentazione contrattuale” del Gestore che, in applicazione del Decreto Interministeriale allora vigente, ha consentito a codesta Azienda di completare i requisiti necessari a partecipare alle gare ad evidenza pubblica indette dai Concessionari ed ottenere, di conseguenza, punteggi ulteriori utili ad acquisire gli affidamenti delle attività carbolubrificanti di numerose Aree di Servizio autostradali.
Proprio a questo proposito, non può essere ritenuto fortuito come il suddetto Accordo faccia esplicito riferimento agli impegni reciprocamente assunti volti a rinnovare le Intese economico/normative (“le Parti hanno condiviso l’opportunità di giungere rapidamente alla sottoscrizione di un Accordo collettivo aziendale, da tempo scaduto ed in corso di negoziazione ex art. 19 della Legge 57/01”, secondo capoverso; “le Parti intendono proseguire con celerità nelle trattative in corso per adeguare le condizioni economico/normative che regolano i rapporti tra Azienda e Gestori”, terzo capoverso).
PUNTO 2. Solamente nell’ultimo semestre, codesta Azienda ha inteso – unilateralmente ed inaudita altera parte – più che raddoppiare il numero di punti vendita sui quali sta operando una sistematica opera di sostituzione forzata dei contratti di gestione il quadro normativo speciale di settore (cfr. d.lgs. n. 32/98, così come modificato ed integrato dalla legge n. 57/2001 e, da ultimo, dalla legge n. 27/2012) identificati come i soli utilizzabili.
Più nello specifico, l’Azienda ha proceduto a disdettare/non rinnovare ai Gestori il contratto di affidamento in uso gratuito collegato al contratto di fornitura in esclusiva, allo scopo dichiarato di condurre direttamente (ma non in proprio), avvalendosi di altra società di comodo interamente controllata e partecipata dalla medesima Azienda molte decine (alcune centinaia) di punti vendita di rete ordinaria o di viabilità autostradale.
Ma invece di assumere personale dipendente (così come sarebbe suo diritto, ma anche così come prescrive la normativa nazionale), l’Azienda sta contrattualizzando terzi soggetti – a volte anche il gestore cui è stato disdettato/non rinnovato il contratto precedente – attraverso tipologie contrattuali sottratte sia alle garanzie poste dal Legislatore che alla regolazione economico/normativa che la Legge affida alla contrattazione sindacale.
Previsioni legislative assunte allo scopo di attenuare quel naturale squilibrio di forze esistente tra il titolare del punto vendita/fornitore in esclusiva e Gestore; rapporto che la stessa Normativa, proprio per questo, riconosce essere di dipendenza economica, ex art. 9, Legge 192/1998, codificandone alcuni comportamenti che rilevano ai fini dell’accertamento dell’abuso (cfr. la già citata legge n. 27/2012).
In tale quadro emergente, si concretizza apertamente l’ipotesi di una meditata elusione, da una parte, della normativa speciale di settore della distribuzione carburanti e, dall’altra, quella del lavoro dipendente, così come l’ispettorato nazionale del lavoro ha rilevato in contratti atipici, assimilabili a quelli proposti ai gestori.
In ogni caso, con la chiara volontà di sottrarre il lavoratore a qualsiasi tipo di tutela normativa e sindacale, precarizzandone da ogni punto di vista, soprattutto sul piano economico e contrattuale, le condizioni di lavoro.
Cosa che, oltre al resto, appare in aperta violazione anche del Codice Etico aziendale.
Si tratta di una ingiustificata inversione di tendenza delle “politiche aziendali”, di cui mai è stata discussa né data adeguata informazione alle scriventi Federazioni.
Ciò, nonostante le iniziative unilaterali assunte, si pongano in palese contrasto con quanto definito dagli Accordi collettivi aziendali, come detto scaduti ma tuttora applicabili in regime di prorogatio.
Proprio con i richiamati Accordi l’Azienda ha inteso esplicitamente e ripetutamente confermare il “ruolo centrale del Gestore” nella Politica commerciale aziendale (da ultimo cfr. art. 3, Accordo collettivo aziendale del 7.7.2021), oltreché l’impegno a “dare seguito all’Accordo collettivo sottoscritto in sede di Unem del 18.12.2018, sulla stipula dell’accordo aziendale di secondo livello propedeutica all’applicazione aziendale del Contratto di Commissione” (cfr. Premesse, punto d), Accordo collettivo aziendale del 7.7.2021).
Una negoziazione collettiva a cui l’Azienda si continua da tempo a sottrarre senza fornire alcuna motivazione che, alla luce dei comportamenti appena descritti e di quelli illustrati più avanti, diventa evidentemente comprensibile.

Rileva, ad abundantiam, ai fini dell’eventuale riscontro del già citato comportamento antisindacale, il fatto che codesta Azienda abbia continuato senza alcuna soluzione di continuità (al contrario intensificandola), l’attività di sostituzione dei contratti di Legge, nonostante sia da tempo e tuttora in atto – così come suggerito anche dal Governo – un’ampia fase di contrattazione tra le associazioni rappresentative di tutti i soggetti che operano nel settore, avviata ad ottobre scorso e avente ad oggetto l’elaborazione di una proposta di sintesi da sottoporre all’Esecutivo – di questo ampiamente informato e, per questo, tra i destinatari per opportuna conoscenza – finalizzata, in estrema sintesi, a razionalizzare la rete distributiva italiana, favorire la transizione energetica, combattere le crescenti attività illegali nel settore e, appunto, adeguare attualizzandoli i rapporti contrattuali e le relazioni sindacali.
Tra le citate associazioni, oltre alle scriventi Federazioni, compare anche Unem – anch’essa destinataria per opportuna conoscenza – a cui codesta Azienda risulta essere regolarmente iscritta e ampiamente rappresentata, anche nelle posizioni apicali statutarie.
PUNTO 3. Nell’ambito della pressante attività aziendale nei confronti dei singoli Gestori, volta a modificare i contratti e le condizioni in essi contenute, è necessario dedicare un capitolo a parte alle attività cosiddette “non-oil” o “collaterali”, vale a dire tutte quelle attività di vendita di prodotti e servizi diverse dai carbolubrificanti, svolte dal Gestore nell’ambito del punto vendita.
La norma imperativa affida esplicitamente alla contrattazione collettiva aziendale il compito di definire le condizioni economico/normative che regolano i rapporti tra Azienda e Gestori anche per ciò che attiene le suddette attività non-oil o collaterali (“Negli stessi accordi aziendali sono regolati i rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti”, art. 19, comma 3), legge n. 57/2001).
Proprio in forza di ciò, negli Accordi collettivi aziendali sono contenuti impegni espressi.
Avuto riguardo i Gestori delle Aree di Servizio autostradali a marchio eni/Agip, si deve fare riferimento a quanto determinato con l’art. 3.3 dell’Accordo collettivo aziendale del 12.4.2011 – come detto, scaduto e non ancora rinnovato, ma pienamente applicabile in regime di prorogatio – il quale definisce, “nelle more della revisione dell’intera problematica” (cfr. comma a)), “la misura [percentuale, ndr] omnicomprensiva, anche delle royalty, sul fatturato annuo, per le vendite effettuate” a partire dall’anno finanziario 2011 (cfr. commi c) e d)).
Per i Gestori degli impianti di rete ordinaria, al contrario, codesta Azienda – indipendentemente dalle diverse denominazioni che ha assunto nel tempo – ha sempre mantenuto costante la più assoluta indisponibilità a negoziare in sede collettiva le suddette condizioni economico/normative, per poter imporre “one-to-one” la regolazione approntata unilateralmente ed a proprio esclusivo beneficio.
Ciò in aperta violazione degli Accordi – anche quantitativi – del 1997/98 richiamati, nelle premesse del D.Lgs. 32/98 e costituenti parte integrante dell’Intesa raggiunta in sede governativa.
Ciò, nonostante gli impegni ripetutamente assunti ad avviare una fase negoziale specifica attraverso gli Accordi collettivi liberamente sottoscritti (cfr. da ultimo art. 11, Accordo collettivo aziendale del 7.7.2021) e immancabilmente disattesi.

Conclusione. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, le scriventi Federazioni, dopo aver provato ogni altra strada possibile per ottenere canali di ascolto e di dialogo finora negati, prima di essere costrette a ricorrere agli strumenti di contrapposizione e vertenziali tipici sindacali che la Legge riserva loro (stato di agitazione, richiesta al Ministero competente di esperire il tentativo di mediazione delle vertenze collettive ex art. 1, comma 6, d.lgs. n. 32/1998, tutela dei diritti e delle facoltà eventualmente colpite attraverso le Autorità giudiziali competenti), chiedono formalmente la convocazione straordinaria ed urgente dell’Ente Bilaterale aziendale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, dell’Accordo integrativo del 23.2.2023, allo scopo di esercitare la funzione, a tale Ente assegnata, di mediazione degli interessi rappresentati dalle Parti e fornire interpretazioni condivise delle clausole contenute negli Accordi collettivi aziendali.
Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro e della disponibilità aziendale a fissare la data per la riunione dell’Ente Bilaterale.
Cordialità vivissime.

FAIB/FAIB AUTOSTRADE CONFESERCENTI (Presidenti: Giuseppe SPERDUTO, Antonino LUCCHESI)

FEGICA (Presidente: Roberto DI VINCENZO)

FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO (Presidenti: Bruno BEARZI, Massimo Loreo TERZI)