FIGISC – Smartphone

INTERPELLANZA AI MINISTRI SUL PUNTO DI INFIAMMABILITÀ DEGLI ON.LI SQUERI E NEVI

(Atto 2-00602) LUCA SQUERI, RAFFAELE NEVI

Interpellanza Camera dei Deputati:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle imprese e del made in Italy, per sapere

premesso che:

nel settore della distribuzione dei carburanti (oltre 1.000 depositi, migliaia di trasportatori, 22.000 punti vendita) la sicurezza, la legalità e la qualità dei prodotti devono restare priorità, ma in un quadro equo e non penalizzante per chi lavora onestamente;

si è aperto da tempo un fronte di particolare criticità legato al punto di infiammabilità (cosiddetto flash point) del gasolio. Una questione tecnica trasformata, in alcuni casi, in procedimento penale, con pesanti conseguenze per gli operatori della filiera (gestori, trasportatori e titolari degli impianti);

punto di infiammabilità di un combustibile è la temperatura più bassa alla quale si formano vapori in quantità tale che in presenza di ossigeno (aria) e di un innesco si dà luogo al fenomeno della combustione;

negli ultimi tempi, i controlli sulla qualità dei carburanti si sono intensificati. La criticità spesso riscontrata riguarda solo una lieve non conformità del gasolio alla specifica tecnica EN590 relativa al punto di infiammabilità;

se questo valore non viene rispettato, vengono attivati automaticamente, presumendo sussistenti comportamenti fraudolenti, procedimenti penali per frode in commercio (ex articolo 515 del codice penale) o per evasione di accisa (ex articolo 40 TU Accise n. 504/95), con conseguenze significative per le aziende coinvolte, che per la gran parte sono collocate nella parte finale della filiera;

l’abbassamento del punto di infiammabilità non necessariamente presuppone comportamenti fraudolenti ma può semplicemente derivare da una contaminazione accidentale della benzina con il gasolio. Tale contaminazione può verificarsi in fase distributiva perché i mezzi di trasporto e i loro dispositivi di travaso possono essere utilizzati, anche per la normativa internazionale, sia per benzina che per gasolio e, fisiologicamente, possono residuare quantitativi minimali del prodotto precedentemente trasportato/scaricato;

la miscelazione di benzina nel gasolio non ha certamente scopi fraudolenti, essendo la benzina sottoposta ad una accisa superiore a quella del gasolio, ed è regolata da una circolare del Ministero delle finanze n. 160/D dell’11 agosto 2000, che definisce un livello di contaminazione massima ammessa, pari allo 0,2 per cento del totale, percentuale minima che è già in grado però di ridurre il valore di infiammabilità del gasolio al di sotto dei limiti fissati. La suddetta circolare, in linea con le disposizioni del Testo Unico delle accise, prevede per il gasolio contaminato oltre la tolleranza indicata, la sua diluizione per riportarlo a norma senza necessariamente dover applicare sanzioni amministrative o avviare procedimenti giudiziari;

le organizzazioni di rappresentanza dei gestori da tempo hanno scritto alle autorità competenti e agli altri componenti della filiera, rammentando che essi non dispongono dei mezzi per controllare la qualità del carburante;

chiunque conosca la filiera distributiva sa bene che gli operatori della filiera (gestori, trasportatori e rivenditori) non hanno la possibilità di avere consapevolezza del valore del flash point del gasolio che trattano. Tale parametro non è monitorabile a ogni passaggio, e le modalità di trasporto e travaso a l’uso promiscuo delle flotte di trasporto – indispensabili per rendere più efficiente e sostenibile la distribuzione dei carburanti – possono comportare contaminazioni accidentali;

le organizzazioni di rappresentanza dei gestori hanno anche da tempo proposto la sigillatura dei «bocchettoni» di carico dei serbatoi interrati, proprio per difendere i consumatori (ed essi stessi) da eventuali frodi;

oggi, la semplice non conformità al flash point comporta automaticamente la segnalazione alle Procure, anche in presenza di documentazione completa e tracciabile. In passato l’Amministrazione doganale aveva disciplinato la rimessa a norma di miscele accidentali come prassi amministrativa ordinaria (si veda la citata Circolare 160/D dell’11 agosto 2000);

per oltre due anni, le imputazioni sopra indicate sono state mosse dagli organi di controllo contro decine di operatori, grandi e piccoli, con gravi accuse che sempre più frequentemente vengono archiviate o sono sfociate in assoluzioni per consapevolezza e volontarietà dell’illecito;

tuttavia anche l’assoluzione comporta un rilevante impatto per le imprese: gravi, danni economici, reputazionali e operativi, difficoltà con affidamenti bancari o rapporti con la PA, spese legali, fermi attività e tempi lunghi di definizione –:

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a rivedere i procedimenti di controllo della qualità dei carburanti, tenendo conto delle criticità esposte nelle premesse con particolare riferimento alla rimessa a norma nel caso di modesta alterazione del flash point e alla corretta imputazione delle responsabilità nel caso si rilevi non solo un differente punto di infiammabilità ma l’alterazione di altri parametri, che presuppongono quindi comportamenti fraudolenti.