FIGISC-ANISA: SUL DDL DI RIFORMA NO ALLA RIDUZIONE DELLA DURATA DEL COMODATO
COMUNICATO STAMPA 18.12.2025
FIGISC-ANISA: SUL DDL DI RIFORMA NO ALLA RIDUZIONE DELLA DURATA DEL COMODATO
Nell’ultima fase dei confronti tra la filiera ed il MIMIT sui punti ancora oggetto di mediazione sulle norme per la contrattualistica aziende-gestori si sta discutendo sulle procedure e sulle misure per l’applicazione di sanzioni nei casi di mancata negoziazione. Come è noto, la riunione del 16.12 si è risolta con una “fumata nera” a causa delle obiezioni mosse dalla controparte industriale su questa specifica parte del ddl.
FIGISC-ANISA Confcommercio sottolinea che, a parte questi pur importanti aspetti (che sono stati finalmente previsti in norma, a differenza della legislazione vigente), rimane aperto un tema vitale: quello della durata delle tipologie contrattuali, forse considerato già concluso con una intesa di tutte le parti.
In data 17.12, FIGISC e ANISA hanno scritto al Ministero per ribadire una posizione già espressa nel mese di luglio, ossia la più netta contrarietà alla riduzione della durata del contratto di comodato da sei anni a quattro anni.
Condividono con le altre associazioni di categoria che il contratto di affidamento di servizi debba essere rimodulato nella durata da due a quattro anni, e condividono con esse la necessità di giungere alla mediazione accettabile del tema sanzioni.
In tutta la lunghissima ed incerta vicenda del ddl la categoria ha già accettato l’introduzione di una nuova tipologia contrattuale, compiendo tutti i passi possibili per introdurre correzioni e tutele per i gestori che erano del tutto assenti nelle prime grezze e pesanti formulazioni dei testi normativi.
Come in tutti i confronti, la mediazione deve contemperare gli interessi di tutte le parti: con anche una riduzione della durata del comodato si finisce per concedere tutto il vantaggio a una sola parte che ha già incassato il premio della introduzione del contratto di affidamento dei servizi.
Se, nelle prime fasi del confronto (ossia l’anno scorso) si poteva considerare praticabile uno scambio per conferire flessibilità ai contratti – riduzione della durata del comodato in funzione di una rinuncia al contratto di affidamento di servizi -, tale condizione è venuta meno allorché la nuova tipologia di
contratto si è concretizzata, sia pure emendata dalle parti iniziali più inaccettabili.
Per queste ragioni FIGISC e ANISA ribadiscono la loro opposizione al declassamento del comodato.
DI SEGUITO COMUNICAZIONE INVIATA AL MINISTERO:
COMUNICAZIONE VIA MAIL
17.12.2025
All’attenzione
Sottosegretario MIMIT
On.le MASSIMO BITONCI
Capo di Gabinetto
Dott. Federico Eichberg
Capo Segreteria
Dott. Roberto TURRI
Oggetto:
OSSERVAZIONI DDL RIFORMA SETTORE DISTRIBUZIONE CARBURANTI – ULTIMA BOZZA
Illustrissimi
con riferimento al testo degli artt. 4 e 5 della bozza di ddl inviataci in data 16 u.s., indipendentemente dalle osservazioni che si andranno a sviluppare in merito all’art. 5, punti 3bis e 3ter sulle modificazioni apportate al testo, intendiamo sottoporre – affinché sia messo agli atti e non sussistano ambiguità sulla posizione della scrivente federazione – alla Vostra attenzione che aver aderito (peraltro unitariamente alle altre associazioni) al testo precedente sui predetti punti 3bis e 3ter, non significa aver assentito a tutte le norme dell’intero art. 5 (ex 4).
La posizione FIGISC, espressa anche per conto di ANISA (gestori autostradali) rimane, pertanto, coerente con quanto già rappresentato nella comunicazione della scrivente di data 12.07.2025: per i contenuti relativi alla durata dei contratti di comodato, il testo rappresenta un oggettivo arretramento delle tutele per la categoria dei gestori, senza alcuna compensazione cautelativa.
Si ribadisce, cioè, la netta contrarietà alla previsione recata dall’art. 5 (Disciplina dei rapporti economici di secondo livello in tema di gestione degli impianti di distribuzione e modifiche in ordine alla durata dei contratti di comodato), che dispone al comma 1, lettera a)
- All’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole “sei anni” sono sostituite con le seguenti: “quattro anni”;
Si ribadisce altresì la richiesta (già esposta nella richiamata comunicazione del 12.07.2025) di prevedere all’art. 4, comma 1, lettera b), quanto segue (evidenza in carattere azzurro):
- b) dopo il comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«14-bis. Nei casi di diretta conduzione operativa degli impianti, ovvero quando la stessa è affidata, anche attraverso contratti di comodato, dall’azienda titolare di autorizzazione o concessione degli impianti, a una società terza controllata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero ad una società partecipata o collegata, quest’ultima, o il titolare, oltre che avvalersi di proprio personale, possono stipulare con un terzo che sia in possesso dei medesimi requisiti di cui all’articolo 1, comma 2-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, un contratto per l’affidamento di una parte o del complesso dei servizi di rifornimento, nonché per quelli correlati, individuati ai sensi del comma 14-ter. Il contratto di affidamento ha una durata minima non inferiore a due anni, rinnovabili automaticamente per un periodo di uguale durata, e reca la previsione di un congruo termine di preavviso, nonché di una penale per il caso di recesso unilaterale dell’affidante. L’affidatario si limita a gestire i servizi senza acquisire la proprietà prodotto. L’obbligo della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 rimane in capo al titolare o al comodatario dell’impianto.
Con osservanza
Il Presidente Nazionale
BRUNO BEARZI

