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INTEGRAZIONE REGISTRATORI TELEMATICI E STRUMENTI PAGAMENTO ELETTRONICO – ODG SQUERI – CASASCO

ODG N. 132 CAMERA DEI DEPUTATI (PREVISTA DISCUSSIONE NELLA SERATA ODIERNA)

La Camera,

premesso che:

dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge di bilancio 2025, decorre l’obbligo di garantire, da parte dei soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi, la trasmissione telematica degli incassi giornalieri, tramite la piena integrazione tra i Registratori Telematici (RT) e gli strumenti di pagamento elettronico;

con provvedimento 31 ottobre 2025, n. 424470, l’Agenzia delle entrate (ADE) ha individuato le regole che gli esercenti dovranno seguire, frutto del confronto con le associazioni di categoria, tramite l’utilizzo di un servizio online ad hoc, disponibile sul sito dell’Agenzia;

la stampa specializzata ha posto l’attenzione sugli effetti sanzionatori che il nuovo sistema porta con sé. Se l’esercente batte erroneamente uno scontrino come «contanti», ma incassa tramite POS collegato (o viceversa), si genera una discrepanza che il sistema registrerà come pagamento privo di giustificativo coerente nel flusso RT. Nel caso di errata indicazione del mezzo di pagamento, non si configura un’evasione di imposta, ma una trasmissione con «dati incompleti o non veritieri»;

ulteriori aspetti problematici emergono nel settore della distribuzione dei carburanti. All’interno dello stesso impianto è sempre più frequente trovare servizi aggiuntivi come l’autolavaggio o la vendita di accessori o prodotti per auto ovvero cibo e bevande, per i quali lo scontrino/documento commerciale è dovuto. In tali casi, ove sia presente un unico POS, in caso di vendita congiunta carburanti/beni soggetti a emissione di scontrino, è certa la non corrispondenza tra corrispettivi inviati dal RT e importo transato tramite POS, situazione che espone l’azienda ad accertamenti ADE;

la legge di bilancio per il 2025, con riferimento al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ha stabilito che la sanzione amministrativa applicabile è quella fissa di 100 euro per ciascuna errata trasmissione. Nel caso di più errori, le sanzioni sono applicate fino al limite massimo di 1.000 euro a trimestre. La mera irregolarità formale rischia di tradursi rapidamente in un carico sanzionatorio di rilevante entità;

le disposizioni sanzionatorie sopra citate sono state trasfuse nell’articolo 36 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (comma 6). Il medesimo articolo, al comma 3, prevede, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura. La sanzione è ridotta della metà se la trasmissione corretta è effettuata entro i quindici giorni successivi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di:

aprire un confronto con le rappresentanze delle imprese interessate, in particolare con quelle operanti nel settore della distribuzione dei carburanti, nel rispetto dei principi di leale collaborazione che permeano la riforma fiscale, per valutare gli aspetti problematici della trasmissione telematica degli incassi giornalieri tramite la piena integrazione tra i Registratori Telematici (RT) e gli strumenti di pagamento elettronico, individuando le opportune soluzioni;

ridurre la sanzione prevista dal comma 6 dell’articolo 36 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, equiparandola a quella prevista per la mancata trasmissione delle fatture (comma 3) e introducendo un analogo periodo di tempo in cui è possibile rettificare la trasmissione.

9/2750/132. CASASCO, SQUERI.