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ENILIVE RIPRENDA SUBITO I TAVOLI. INAMMISSIBILE L’ASSENZA DI CONFRONTO

 

Spett.le EniLive SpA

Via Giorgio Ribotta, 51

00144 ROMA

alla c.a. Dott. Giovanni Maffei

e, p.c., Dott. Marcellino Uva

OGGETTO: Relazioni industriali. Criticità.

Egregio dottore,

loro malgrado, le scriventi Federazioni debbono purtroppo prendere atto del Vostro più assoluto e ingiustificato silenzio, in relazione alle numerose e reiterate sollecitazioni (cfr. da ultimo Pec del 12.5.2026, prot. n. 77/2026) finalizzate ad ottenere finalmente la Vostra disponibilità a dare seguito agli impegni precedentemente assunti.

Non appare inutile ricordare, ancora una volta, che l’ultima riunione risale al 19 febbraio u.s. e che è in Vostro possesso fin dal 23 marzo u.s. la documentazione relativa a bozze di Accordo organiche e strutturate, che le scriventi hanno messo a Vostra disposizione.

Tale suddetto silenzio, come detto in nessun modo motivato, già di per sé lascia ampi spazi alla possibilità di considerare il Vostro comportamento oltre i limiti di una corretta relazione tra le Parti.

E, tuttavia, come già denunciato in precedenza, a ciò deve essere aggiunto che, in costanza di negoziazione, questi mesi sono stati da Voi utilizzati per avviare e proseguire iniziative unilaterali proprio sui temi oggetto di contrattazione, in spregio ad una dialettica matura ed ordinata, cui si dovrebbe fare attento riferimento anche a dimostrazione della propria buona fede.

Il perdurare, sine die, di una lunga, lunghissima “vacatio contrattuale“, impedisce ogni e qualsiasi adeguamento delle condizioni economiche riservata alle gestioni, ormai, in modo assai diffuso, ampiamente sotto il livello minimo di sostenibilità, quando non di drammatica sofferenza.

A ciò va sommato il crescente utilizzo di contratti di appalto, fuori da qualsiasi regolazione normativa e negoziale; l’imposizione unilaterale di condizioni economiche e normative sulle attività non oilprincipali” (enicafè e lavaggi) sempre meno sostenibili, ragionevoli e comunque al di là di ogni livello negoziale collettivo, malgrado sia imposto dalle norme vigenti; il diffondersi e dilatarsi di comportamenti individuali apertamente tesi ad intimidire le gestioni, all’apparente unico scopo di annullarne la propria indipendente capacità critica, l’autonomia decisionale nell’ambito delle proprie prerogative e persino utilizzare le facoltà ed i diritti che normativa vigente e negoziazione collettiva sindacale gli hanno riservato nel corso degli anni.

Comportamenti ed atteggiamenti tanto diffusi e coordinati, da rendere francamente impossibile imputarli alla responsabilità di singoli episodi di personale maleducazione.

A mero titolo di esempio, vale la pena citare la vera e propria “campagna” scatenata con l’invio “a tappeto” di contestazioni per il superamento del prezzo massimo sui carburanti.

Nulla di quanto sta avvenendo in queste settimane può essere ricondotto al una “innocente” volontà di applicare gli Accordi aziendali vigenti: né per dimensioni, né tantomeno per i toni utilizzati.

Ne sia testimonianza anche il fatto che, in larga e rilevante parte, nella foga di inviare quante più contestazioni possibili, queste contengono prezzi errati o riferimenti ad anni largamente passati, contrariamente a quanto previsto dagli Accordi: insomma una specie di “fuori tutto” che sembra essere destinato più a dare un “avvertimento“, che a contestare una violazione dell’Accordo collettivo, che già contiene in sé procedure e modalità condivise, nel caso di comportamenti difformi.

Per questo, non essendo naturalmente intenzione delle scriventi Federazioni entrare in questa sede nel dettaglio delle singole contestazioni, le medesime suddette ritengono al contrario utile ed opportuno precisare e ribadire quanto segue, proprio a proposito degli Accordi collettivi che qui rilevano per argomento.

Ciascuna delle scriventi, anche se, a volte, con differenti modalità ed accenti, ha sostenuto e sostiene che esiste un potenziale conflitto tra due norme contenute negli Accordi collettivi vigenti: una che fa esplicito riferimento al margine del gestore, minimo ed indisponibile; l’altra che “concede” tre giorni di tempo al Gestore per esaurire le scorte di carburante giacenti e già acquistate al momento di un eventuale calo del prezzo raccomandato comunicato dall’Azienda, avendo diritto il Gestore a conservare intatto il valore del margine suddetto.

La soggettiva interpretazione circa la prevalenza di una norma sull’altra è, appunto, soggettiva e appare quindi necessario e, ad avviso delle scriventi, opportuno che, nell’ambito di mature ed ordinate relazioni negoziali, la risoluzione equilibrata e complessiva di un tale tema sia affidata al tavolo negoziale, così come è stato già affidato all’impegno reciproco tra le Parti.

Né, comunque, può essere accettato che qualunque soluzione possa passare per diktat, imposizioni o qualunque tipo di forzatura unilaterale.

Per di più in presenza di una situazione di carattere generale che ha generato una tale varietà di condizioni tra una gestione e l’altra, in funzione di un numero consistente di variabili (variazioni di prezzo, conseguenza della crisi internazionale, anomale per numero, entità e tempi ristretti in cui sono avvenute; imposizione non regolata di drop e giorni fissi di fornitura di prodotti; ripetute e diffuse rotture di stock, non raramente conseguenza di “scelte“, prima ancora che da “ineluttabilità“) che, accanto a qualcuno che ne ha potuto trarre un qualche beneficio, esistono molti altri che si sono trovati e si continuano a trovare in grave difficoltà.

In ogni caso, una situazione che dovrebbe consigliare di guardare ad un quadro complessivo ed alla prospettiva, proprio per evitare che non ci si trovi più in condizioni di grave criticità di “sistema“, da cui, poi, discende il resto.

Per altro verso, è bene ricordare che il successivo Accordo collettivo del 2023 sul tema, ha consentito all’Azienda di ottenere – grazie ad una attenta scelta dei termini e della sintassi – l’altrimenti illegittima possibilità di “chiedere” al Gestore l’adeguamento immediato del prezzo al pubblico, in caso di comunicazione di calo del prezzo raccomandato.

Non dovrebbe essere (mai) dimenticato, infatti, che, per il combinato disposto delle vigenti normative intracomunitarie e nazionali, qualunque fornitore in esclusiva di carburanti né potrebbe imporre il prezzo massimo, in assenza di un Accordo collettivo aziendale, né potrebbe far coincidere di fatto il prezzo massimo con il prezzo raccomandato, senza incorrere nella violazione delle norme restrittive sulle intese verticali.

Come è noto, successivamente, proprio Voi avete ritenuto che non fosse più di interesse aziendale utilizzare tale suddetta possibilità ottenuta con l’Accordo del 2023.

Ed è proprio a questo ultimo proposito, che le scriventi hanno motivo di doverVi ricordare come decidere di applicare in modo silente i termini fattuali dell’Accordo del 2023, formalmente o meno, in parte o in toto, sul piano individuale, scegliendo tra le gestioni ed in quali termini farlo, sarebbe un comportamento evidentemente a dir poco scorretto, che confermerebbe platealmente tutti i dubbi già legittimamente insorti, in ordine al silenzio, alla volontà dilatoria ed agli atteggiamenti illustrati.

Sempre a proposito di Accordi collettivi, le scriventi Federazioni ricordano la piena e legittima vigenza dell’Accordo aziendale del 25.11.2010, che, oltre al resto, contiene la tipizzazione del Contratto di comodato di attrezzature informatiche (cfr. allegato 2), il quale può essere modificato esclusivamente da uno stesso strumento regolatorio, a pena di nullità.

Ai fini di quanto qui rileva, a scanso di equivoci, è bene citare letteralmente un passaggio dell’Informativa sul trattamento dei dati personali:

“… la Comodante [dicasi Eni, ndr], ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”), informa la Comodataria [dicasi Gestore, ndr] che i dati da questa comunicati o altrimenti acquisiti verranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: consentire la corretta gestione ed esecuzione del Contratto di Comodato di Attrezzature Informatiche; consentire l’elaborazione delle informazioni raccolte per finalità statistiche e di reportistica aziendale.”

Ciò considerato, qualunque eventuale uso differente dei dati ottenuti a mezzo delle attrezzature informatiche cedute in comodato al Gestore (a mero titolo di esempio: sostenere contestazioni di qualunque tipo di inadempimento, quale orari settimanali di apertura, superamento del prezzo massimo, ecc.), non costituiscono “solo” una violazione dell’Accordo e del Contratto.

In osservanza del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del successivo D. Lgs. 101/2018 (che ha adeguato l’ordinamento italiano), l’omessa o inidonea informativa costituisce una violazione del principio di trasparenza, con le conseguenze previste in via amministrativa.

Infine, con riferimento specifico al comparto autostradale, volendo evitare di legittimare ricostruzioni fantasiose e, comunque, manifestamente opposte alla realtà dei fatti, le scriventi ribadiscono quanto hanno ripetutamente denunciato nel corso degli ultimi quindici anni, senza smentita alcuna.

Vale a dire che è dipesa dalla conclamata (cfr. la documentazione prodotta anche dal Ministero delle Attività Produttive, in occasione del ricorso delle scriventi alla procedura di conciliazione delle vertenze collettive ex d. lgs. 32/1998) interruzione delle relazioni industriali concretizzata dall’indisponibilità di Eni a rinnovare ed aggiornare gli Accordi aziendali relativi alla rete delle AdS autostradali a marchio, oltreché l’aperta violazione dell’Accordo aziendale del 12.4.2011 – scaduto il 31 dicembre dello stesso anno e mai più rinnovato – in materia di attività non oil cosiddette sotto pensilina, la decisione delle Organizzazioni di categoria a sospendere la validità della parte degli Accordi relativa all’imposizione del prezzo massimo, al solo scopo di scongiurare l’altrimenti certo fallimento tecnico delle imprese di gestione, oltreché evitare l’interruzione della regolare e continuativa erogazione del pubblico servizio.

Tutto quanto sopra considerato, le scriventi Federazioni ritengono opportuno fare un ultimativo richiamo al rispetto delle Norme, degli Accordi e, infine, degli impegni da Voi assunti, aventi ad oggetto la ripresa delle normali relazioni industriali, con la definizione di Accordi aziendali che possano ricomporre un quadro regolatorio certo e condiviso, a tutela degli interessi legittimi dalle Parti rappresentati, scongiurando, in questo modo, nuovi ed ulteriori contenziosi.

Si rimane in attesa di un pronto riscontro.

Vivissime cordialità.

FAIB-FAIB AUTOSTRADE, I Presidenti Giuseppe SPERDUTO, Antonino LUCCHESI

FEGICA, Il Presidente Roberto DI VINCENZO

FIGISC-ANISA, I Presidenti Bruno BEARZI, Loreo Massimo TERZI