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Accordo 29 aprile 1994

VERBALE D’INTESA

in Roma, il giorno 29 del mese di aprile dell’anno 1994 le parti costituite, da una parte da:

Unione Petrolifera
Assopetroli
Consorzio Grandi Reti

e, dall’altra dal Coordinamento Nazionale Unitario composto da:

Faib Confesercenti
Fegica Cisl
Figisc Confcommercio

Hanno raggiunto la seguente ipotesi di intesa.

In premessa, le parti hanno affrontato la complessa problematica legata alla determinazione del prezzo dei carburanti al pubblico, anche in relazione alla delibera CIPE del 30 settembre 1993 e alla delibera CIPE del 13 aprile 1994 le quali, affrontando i problemi del superamento dei listini come effetto finale del compimento del processo di liberalizzazione dei prezzi, assegnando alle parti medesime il compito di raggiungere una intesa su “nuovi modelli contrattuali” prevedendo la indicazione ai gestori dei prezzi di vendita al consumo consigliati dalle aziende fornitrici.

In applicazione a questo principio di carattere generale, le parti hanno convenuto sul fatto che l’attuale normativa nell’ambito del rapporto contrattuale di fornitura e/ o somministrazione assegnerà al gestore, in quanto proprietario della merce, la fissazione del prezzo al pubblico dei carburanti dall’ 1.5.94.

Tale fatto però non esime entrambe le parti contrattuali dal fornire, in primis all’utente, ogni elemento di valutazione oggettiva che consenta il perseguimento del massimo di chiarezza nel prezzo finale all’utente medesimo.

Le parti quindi, in ossequio al principio della trasparenza, hanno convenuto sul fatto che ciascun gestore ? attraverso una messaggistica a hoc predisposta dalla società concessionaria ? renda edotta l’utenza del prezzo di riferimento al pubblico suggerito dall’azienda fornitrice.

Nell’intento, quindi, di identificare i possibili percorsi attraverso i quali definire una politica degli sconti (o del prezzo di cessione dei carburanti) da praticarsi ad ogni singolo gestore rispetto al prezzo suggerito dal fornitore, le parti hanno stabilito di adottare il sistema come di seguito specificato.

Tale sistema consente di pervenire ad un approccio metodologico per la rete ordinaria che rifugge la logica di un “margine uguale per tutti” per imboccare la strada di una concreta differenziazione degli sconti, in funzione della capacità del sistema di conseguire economie ed ottimizzare, contemporaneamente, i processi della distribuzione.

Le parti hanno quindi esaminato la possibilità di pervenire a diverse ipotesi di evoluzione degli sconti medesimi attraverso la seguente articolazione metodologica:

Negoziazione diretta (Ex trattativa negoziata)

Si realizza attraverso una trattativa biennale (da concludersi entro il 15 febbraio del primo anno del biennio) fra singola azienda e le organizzazioni di categoria dei gestori Faib, Fegica e Figisc.
Tale intesa aziendale dovrà individuare le modalità di esecuzione e di valutazione del complesso di elementi componenti la negoziazione diretta tra azienda e singolo gestore che dovrà, quindi, articolarsi su parametri oggettivi.
Per ciò che riguarda gli impianti a cui si applica la “negoziazione diretta”, le parti hanno convenuto che tale metodologia possa essere applicata tutte le volte che ricorra uno dei seguenti casi:
– erogato annuo complessivo effettivo di carburanti superiore a 2800 KI/anno;
– erogato annuo complessivo effettivo di carburanti superiore a 2000 KI/anno associato ad almeno 2 attività collaterali alla distribuzione dei carburanti esercitate dallo stesso gestore;
– Self service post pagamento (intendendo per post pay quegli impianti che siano strutturalmente attrezzati per consentire il rifornimento diretto da parte dell’automobilista con l’automatica esclusione di qualsiasi intervento del gestore o del suo personale).
La “negoziazione diretta” dovrà quindi avvenire applicando i seguenti parametri di riferimento relativi al biennio:

Costi
– costo del lavoro
– oneri finanziari
– oneri derivanti dalla gestione di iniziative promozionali connesse al sistema di vendita post pay (preventivamente concordate dall’Azienda con il gestore);
– spese generali;
– apprezzamento economico dell’attività prestata dal gestore (indipendente dall’utile di impresa che l’imprenditore deve perseguire)

Ricavi
– sconto tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione al pubblico dei carburanti;
– proventi derivanti dalla cessione al pubblico di lubrificanti e merci diverse
(per le quali si terrà conto della serie storica. delle loro vendite e della potenzialità effettiva dell’impianto concordata, su dati obiettivi, con il gestore). L’eventuale quantificazione dei ricavi aggiuntivi dovrà tenere conto di tutte le voci di costo connesse.
A livello aziendale potrà essere definito uno schema di conto economico di riferimento da utilizzare nelle singole negoziazioni.
Le parti convengono che le intese per questa categoria di impianti dovranno essere raggiunte entro e non oltre 60 giorni dalla data di definizione del valore dei parametri. Trascorso tale termine senza che si sia raggiunta l’intesa fra azienda e gestore, entro i successivi trenta giorni dovrà ricercarsi, con l’assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria a livello territoriale, una mediazione.
Eventuali premi od incentivi emergenti dalla conclusione della “negoziazione diretta” dovranno essere corrisposti ? pena il pagamento degli interessi attivi riconosciuti dal sistema bancario alla primaria clientela ?entro e non oltre 60 giorni dalla maturazione del risultato medesimo

Norma transitoria

Per gli impianti a negoziazione diretta le aziende si impegnano a riconoscere un miglioramento dei margini che corrisponda in media a L. /It. 3 per le benzine e a L./lt3 per il gasolio e il GPL e comunque a non meno di L./lt 2,50 perle benzine e a non meno di L. /It. 2,50 per il ?gasolio e GPL, con decorrenza 28.4,94. Per le trattative negoziate non concluse nel 1993 le parti si impegnano a ricercare una soluzione entro il prossimo 30 di giugno.
I casi che dovessero rimanere insoluti dopo tale data, saranno portati all’attenzione delle parti in occasione della verifica trimestrale dell’applicazione dell’accordo.

Negoziazione articolata

Si realizza attraverso una regolazione annuale da realizzarsi entro il 31 marzo di ogni anno degli sconti riconosciuti ad ogni singolo gestore nell’ambito di una logica di “price cap”.
L’articolazione dello sconto sui carburanti (benzine, gasolio e GPL), sarà in stretta correlazione fra il tasso di inflazione effettivo e l’andamento della produttività aziendale, a livello nazionale su rete ordinaria. Per ogni categoria di carburanti la produttività sarà considerata al 50% e correlata in più o in meno (decremento e incremento erogato medio aziendale del prodotto) al tasso di inflazione.
Per calcolare la produttività si farà riferimento ai dati consuntivi delle vendite aziendali, sulla rete ordinaria, comunicate periodicamente al Ministero dell’Industria. Tali dati unitamente al numero dei punti vendita aziendali consentiranno di calcolare l’effettivo andamento della produttività in termini di erogato medio.
Ogni anno, entro il 31 marzo, nell’ambito di accordi fra singola azienda e le organizzazioni di categoria dei gestori Faib, Fegica e Figisc, saranno determinati il montante base derivante dall’applicazione di quanto convenuto nel presente paragrafo ed eventuali deviazioni da tale montante in funzione degli investimenti e delle ristrutturazioni aziendali.
– data fattura entro 30 giorni dopo l’accordo e comunque entro il 1 maggio.
– data arretrati entro 60 giorni dopo l’accordo e comunque entro il 1 giugno.
Per l’Assopetroli e il Consorzio Grandi Reti, agli effetti della produttività, l’ambito territoriale sarà quello dell’azienda di cui si espone il marchio e quello regionale/provinciale nel quale opera il concessionario /retista se non colorato.
Nell’attuale contesto normativo italiano ed europeo le parti hanno poi confermato che i contratti di fornitura e di somministrazione rimangono gli strumenti più idonei per l’esecuzione dei contratti di affidamento in uso gratuito degli impianti, ex lege 1034/70, senza peraltro alcuna preclusione verso altre forme contrattuali.
Le parti si impegnano alla tipizzazione di tutte le forme contrattuali, di reciproco interesse, contemplate dal codice (lavoro dipendente in relazione alla gestione diretta, franchising, contratto di agenzia, di commissione, etc.)
Le clausole relative alla problematica prezzi/margini ed alla contrattualistica, così come sopra individuata, restano comunque soggette all’eventuale pronunciamento dell’autorità antitrust, che è stata già posta a conoscenza dei contenuti del presente accordo.

Bonus di fine gestione

Le parti condividono la scelta che il bonus di fine gestione possa venir gestito attraverso la creazione di un fondo integrativo comune per il gestori. A tale fine ritengono utilizzabile lo schema di massima proposto dalle associazioni di categoria dei gestori (presentato nel novembre 1993 alla presenza del Ministro dell’Industria), con modificazioni da concordare nei sessanta giorni seguenti la sottoscrizione della presente intesa, anche con l’ausilio di esperti designati dalle parti che consentano la massima valorizzazione del lavoro svolto, che si riterranno necessarie per la salvaguardia dei seguenti principi:
– durata sperimentale di tre anni a partire dalla data del primo versamento dei concessionari al Fondo Comune
– gli accantonamenti potranno essere impiegati solo per investimenti in titoli di stato, obbligazioni o investimenti di tipo similare, con esclusione di investimenti nel settore petrolifero;
la destinazione degli accantonamenti ha finalità assicurative e di tutela del valore degli importi accantonati. L’adesione al fondo integrativo comune si perfeziona con l’espressione del consenso individuale da parte del singolo gestore utilizzando lo schema di lettera allegata (all. 1)
– gli accantonamenti già effettuati con gli interessi maturati saranno versati al Fondo Comune previa acquisizione del consenso dei singoli gestori, ivi compresi gli accantonamenti effettuati per conto dei retisti convenzionati.
Attenzione è stata prestata alla valorizzazione economica delle attività non oil, in riferimento sostitutivo della possibile evoluzione di un avviamento commerciale per quelle attività affidate ai gestori delle società concessionarie a titolo oneroso.
In questo quadro, con decorrenza 28.4.94, verranno incrementate per le attività non oil, rispetto ai valori in atto, le cifre definite nell’accordo del 18.11.92, rispettivamente a L. /It 0,30; L. /It 0,45 e L. /It. 0,75.
Le parti decidono di dar vita ad un organo di gestione nel quale i gestori vengano rappresentati da 3 membri Faib, Fegica e Figisc e le aziende concessionarie da 2 membri. La straordinaria amministrazione dovrà prevedere una maggioranza qualificata.
Le parti inoltre, all’interno dello statuto prevederanno di dare vita ad un organo di controllo dell’attività del Fondo, nel quale vi siano, in posizione paritetica, le rappresentanze delle aziende concessionarie e dei gestori. L’organo di controllo del Fondo sarà presieduto da un rappresentante designato dal Ministero Industria.

Composizione delle vertenze

Per ciò che riguarda la complessa materia delle controversie contrattuali tra singolo concessionario /fornitore e singolo gestore, le parti decidono di istituire, per un periodo sperimentale di tre anni, una Commissione nazionale di conciliazione su base paritetica che, su richiesta di una delle parti esperirà un tentativo di conciliazione, per le controversie economiche/normative non esaurite nella sede aziendale naturale anche con l’intervento delle organizzazioni di categoria dei gestori.
E’ intenzione delle parti definire entro 60 giorni le competenze ed il regolamento delle attività della Commissione.
Le parti si danno reciprocamente atto che nel corso del tentativo di composizione delle controversie – che dovrà essere esperito entro trenta giorni dalla richiesta di una delle parti inviata a mezzo lettera raccomandata A.R., dal Comitato nazionale unitario per i gestori o dall’Unione Petrolifera /Assopetroli/Consorzio Grandi Reti per i concessionari – si asterranno dal ricorrere al giudizio di fronte al Magistrato di merito, fatte salve le eventuali azioni cautelari e d’urgenza.
Qualora una delle parti non si ritenga soddisfatta dal tentativo di conciliazione extragiudiziale della vertenza, rimane salva ed impregiudicata la possibilità di ricorrere al giudizio di fronte al Magistrato Ordinario.
La Commissione paritetica nazionale sarà costituita dai rappresentanti nominati dal Coordinamento nazionale unitario e dai rappresentanti dei concessionari in egual numero, i quali sono tenuti al più stretto riserbo circa i lavori della Commissione.

Contrattualistica non oil

Per quanto riguarda le attività non oil, nel riconfermare quanto contenuto nell’accordo del 18.11.92, con il particolare riferimento alla durata dei nuovi contratti o al rinnovo di quelli in essere, fino al 31.12.95, le parti si impegnano a tipizzare una contrattualistica ad hoc che dovrà regolamentare i rapporti tra gestori e concessionari e/o fornitori, entro il prossimo 30.6.94.

Formazione/informazione

In relazione all’accordo del 18.11.92, nonché in relazione alla intesa del 22 giugno 1993 le parti convengono di attivare, a livello interassociativo, entro il 31.5.94, i gruppi di studio misti ivi previsti. Qualora tale scadenza dovesse essere superata senza che siano stati compiuti apprezzabili passi in avanti, ciascuna delle parti sarà libera di assumere ogni e qualsiasi iniziativa per stimolare, sulla materia rimessa all’accordo fra le parti, l’intervento della Pubblica Amministrazione competente (industria, ambiente, sanità, ecc)

Adeguamento economico

Relativamente a questo punto le parti hanno convenuto un incremento degli attuali margini per gli impianti a negoziazione articolata (ex fasce), in fattura, sui carburanti al netto di IVA, nella maniera seguente:
Benzine L./ It 4,20
Gasolio/GPL L./It. 4,20 con decorrenza 28.4.94 (in fattura entro il 31.5.94 arretrati entro il 30.6.94)
Tale quantificazione consente di affrontare la nuova metodologia – che si applicherà dal 1995 su base dati 1994 – senza che rimangano partite economiche in sospeso.

Orari e Turni

Si conferma l’impegno delle parti ad applicare quanto già in materia previsto dall’accordo del novembre 1992.

Controllo dell’applicazione dell’Accordo

Le parti concordano di attuare una verifica, su base trimestrale, della corretta applicazione di tutte le clausole del presente Accordo.

Impegno conclusivo

La presente intesa decade automaticamente in ogni sua parte qualora nuove disposizioni legislative modifichino sostanzialmente l’attuale quadro normativo all’interno del quale è stata raggiunta la presente intesa.

Autostrade
Considerato che il presente accordo riguarda espressamente gli impianti della rete ordinaria, le singole aziende petrolifere si impegnano a negoziare con le associazioni dei gestori autostradali, entro trenta giorni e qualora non avesse già definito accordi specifici, l’adattamento delle clausole normative del presente accordo anche al settore autostradale ivi compresi gli aspetti relativi al bonus di fine gestione

Allegato 1

SCHEMA DI LETTERA

RACCOMANDATA A.R.

Coordinamento Unitario, Assopetroli, Unione Petrolifera, Faib, Fegica, Figisc, Consorzio Grandi Reti

Egregio gestore
Oggetto: Fondo di fine gestione
Come è noto, con accordo 18.11.92 sottoscritto tra Unione Petrolifera, Settore Agip Petroli, Assopetroli e Consorzio Grandi Reti e le organizzazioni di categoria Faib, Fegica e Figisc è stato costituito un bonus di fine gestione pari a L. /It 1,25 sui carburanti incrementati di L. 0,10-0,15-0,25 qualora il gestore gestisca anche una, due o più di due attività integrative, a far data dal 1.7.1992.
Successivamente, con accordo del 29 aprile 1994 l’UP, l’Assopetroli, Consorzio Grandi Reti e le organizzazioni Faib, Fegica e Figisc hanno concordato di utilizzare, per la migliore valorizzazione degli accantonamenti, aggiornati a L./It 0,30; L./It 0,45; L./ It 0,75, lo schema di un fondo integrativo comune per i gestori da affidare ad un ente terzo – a gestione mista tra i rappresentanti dei gestori e delle aziende concessionarie/ fornitrici – con compiti di destinazione dei fondi in campo assicurativo.
Premesso quanto sopra, la invitiamo, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente, a manifestare la sua volontà di adesione al fondo integrativo comune ritornando copia della presente firmata per accettazione.

Dichiarazione a verbale

La presente intesa decade qualora i comportamenti delle parti e dei loro rappresentanti non fossero coerenti con gli impegni assunti con il presente accordo.

Dichiarazione a verbale
Unione Petrolifera/Assopetroli/Consorzio Grandi Reti

La presente intesa decade qualora i comportamenti delle parti e dei loro rappresentanti non fossero coerenti con gli impegni assunti con il presente accordo.

Hanno partecipato alla trattativa le seguenti delegazioni:

Faib-Confesercenti: G. Genivi, E. Possenti, G. Bagnolesi, S. Proietti?Barsanti, S. Fiumaroli, G. Corsini, E. Legnari, A. Battisti, R. Pietrangeli
Fegica: R. Di Vincenzo, R. Timpani, M. Antonico, A. Munafò, 0. Murri, M. Carminati, C. Palmeri, F. Colloca, G. Serafini, L. Reda, S. Ranaldi, C. Martorelli, A. Zavalloni
Figisc: A. Pomogranato, C. Guardì, G. Bragagni, G. Mancini, T. Nunzi, W. Millo, M. Micheli
Assopetroli: S. Calvetti, N. Cigliese
Unione Petrolifera: B. Dattilo, P. De Simone, M. Barbanti, B. Costantini, A. Nobiloni, A. Corona, P. Mirgone, M. Lanzafame, G. Parodi, C. Di Primio, P. Batini, F. Ruggeri, M. Di Mento, S. Puccinelli, C. Cittadini, F. Ferroni, M. Grilli