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DECRETO 31 ottobre 2001 – Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammoderna

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANASerie generale ‑ n. 279
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 ottobre 2001 – Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti», a norma dell’ art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 496, di conversione, con modifiche, del decreto‑legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante «Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore»;
Visto l’art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», che detta norme per l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti;
Considerato che sono state acquisite nel corso degli incontri di lavoro tenutisi presso l’Amministrazione le osservazioni di tutti i soggetti interessati sul documento con il quale l’Amministrazione ha dedicato le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti nonché quelle formulate dal coordinamento interregionale e dall’ANCI ‑ Associazione nazionale comuni italiani, pervenute rispettivamente in data 8 giugno 2001 e 13 giugno 2001;
Vista l’intesa con la Conferenza unificata Stato‑città ed autonomie locali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita nel corso della riunione del 27 settembre 2001, nella quale l’Unione province italiane ‑ UPI, ha raccomandato che nelle attività di programmazione regionale della rete di distribuzione dei carburanti siano adeguatamente coinvolte le province;
Decreta:
Articolo unico
E’ approvato il Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti contenente le linee guida di cui al documento allegato, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Roma, 31 ottobre 2001
LINEE GUIDA PER L’AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI
Obiettivo.
Promuovere l’ammodernamento della rete per migliorare l’efficienza complessiva dei sistema distributivo al Fine di favorire il contenimento dei prezzi e l’incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all’utenza.
Azioni.
Migliorare l’attuale conoscenza dei sistema distributivo attraverso la creazione di banche dati regionali che utilizzino modalità di rilevamento omogenee.
Razionalizzare l’offerta attraverso la riduzione dei numero di impianti e conseguente aumento dell’erogato medio. Priorità: favorire la chiusura degli impianti incompatibili, non adeguabili con il loro eventuale riposizionamento odelocalizzazione.
Definizione delle incompatibilità.
Sono state individuate le seguenti fattispecie di incompatibilità:
Centri abitati:
a) impianti situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
Fuori dai centri abitati:
c) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
d) impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
e) impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
f) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (sempreché in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d’acqua ecc.).
Le fattispecie di cui alle lettere b), e) ed f) possono, tenendo conto delle esigenze del servizio e della necessità di certezza da parte degli operatori, essere oggetto di specifiche deroghe in sede di programmazione regionale in considerazione delle diverse realtà territoriali e di eventuali situazioni sopravvenute che hanno determinato l’incompatibilità
Alle fattispecie selezionate le regioni potranno, previa consultazione congiunta degli operatori e delle associazioni di categoria ex art. 3. comma 9, del decreto legislativo n. 32/1998, attribuire diversa priorità valutando per ciascuna di esse l’impatto sulla rete esistente.
Sulla base delle fattispecie individuate nel piano nazionale e nella conseguente programmazione regionale, i comuni effettuano le verifiche degli impianti esistenti dichiarando la decadenza dall’autorizzazione per gli impianti che ricadano nelle fattispecie sopra descritte. Tali fattispecie esauriscono le verifiche di cui all’art.1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dall’art. 3. comma 1 del decreto legislativo n. 346/1999, fatte salve le ulteriori norme vigenti in materia. Sono in ogni caso fatte salve le verifiche già effettuate.
I titolari degli impianti che intendano sottoporre i propri impianti a modifiche soggette ad autorizzazione. come definite nella programmazione regionale. potranno procedere solo nel caso sia stata effettuata la verifica ovvero abbiano prodotto all’amministrazione comunale una dichiarazione, aventevalore di autocertificazione, di non ricadere in alcune delle fattispecie di incompatibilità come sopra definite.
Le regioni, allo scopo di facilitare le operazioni di chiusura degli impianti. potranno avvalersi dello strumento dell’accordo di programma da stipulare fra operatori. comuni, province, regione stessa.
Programmare per bacini d’utenza.
La programmazione regionale definisce i bacini d’utenza quali ambiti territoriali omogenei che possono coincidere con le province. In relazione a ciascun bacino possono essere conosciute le caratteristiche deficitarie o eccedentarie dell’offerta in base ad alcuni parametri quali l’erogato totale regionale, i veicoli circolanti, il numero di abitanti, il numero di punti vendita esistenti, le tipologie prevalenti di viabilità, i flussi di traffico stagionalità della domanda per motivazioni turistiche.
Determinazione di criteri per l’installazione dei nuovi impianti.
Premesso che. da un punto di vista strettamente procedurale, si ritiene che il ricorso allo strumento dello «sportello unico» debba essere privilegiato nella procedura per il rilascio delle nuove autorizzazioni. la programmazione regionale specificherà la tipologia di nuovi impianti individuata dall’art. 2, comma 2‑bis del decreto‑legge n. 383/1999, convertito con modifiche dalla legge n. 496/1999, in relazione alle esigenze di ciascun territorio. In effetti la previsione normativa, pur indicando chiaramente una tipologia di impianto arricchito dalla presenza di servizi e attività accessorie. dotato di self service post payment, volutamente lascia alla programmazione regionale le necessarie articolazioni di tale modello ipotetico. Si individueranno quindi più tipologie o meglio più standards qualitativi in grado di caratterizzare e diversificare i nuovi impianti.
Per quanto riguarda la localizzazione dei nuovi impianti l’assenza delle condizioni di incompatibilità sopra indicate deve essere preliminarmente verificata o attestata dal richiedente attraverso la perizia giurata di un tecnico abilitato.
Deve inoltre essere individuata la superficie minima dei nuovi impianti in relazione all’utenza servita, prevedendo quindi una differenziazione in funzione della localizzazione dell’impianto stesso. Risulta inoltre di grande importanza il tema delle distanze fra impianti sulle quali si ritiene di non dover fissare a livello nazionale alcuna, distanza minima obbligatoria ma dare, coerentemente, con l’indirizzo legislativo, l’indicazione che la previsione nella programmazione regionale di distanze, sia pure minime, sia comunque obbligatoria.
In sintesi. i criteri da determinare per l’installazione dei nuovi impianti risultano appartenere alle seguenti categorie:
Tipologie o standards qualitativi.
Deve preliminarmente essere individuata la tipologia di servizio «minima» che tenga conto della esigenza di garantire il servizio all’utenza nelle zone territorialmente svantaggiate. La tipologia deve essere costruita tenendo conto dei bacino d’utenza e dei flussi di traffico. In ogni caso, sia pure con le necessarie articolazioni, la tipologia di riferimento potrà promuovere la vendita di tutti i tipi di carburante, la presenza di attività commerciali integrative e. la presenza del servizio self‑service post‑pagamento. In relazione ai carburanti commercializzati non si ritiene giustificata alcuna imposizione di tetto massimo percentuale riferito ad alcuni carburanti (g.p.l. e metano). Infine. per quanto riguardal’installazione di nuovi impianti su aree pubbliche individuale dai comuni. si ritiene debba esserne prevista l’assegnazione attraverso procedure ad evidenza pubblica (gare).
Superfici minime
Per ciascuna tipologia deve essere Fissata la superficie minima di riferimento.
Superfici edificabili. abili.
Al Fine di consentire un reale sviluppo delle attività integrative alla vendita di carburante, la programmazione regionale dovrà prevedere per gli impianti appositi ed adeguati indici di edificabilità in relazione all’area di pertinenza.
La programmazione regionale deve indicare le distanze minime fra impianti, misurate dall’accesso degli impianti sulla viabilità pubblica.
Non si ritiene giustificata alcuna imposizione di distanze differenziate per tipo di prodotto.
Impianti uso privato
Fanno parte di tale tipologia tutte le attrezzature Fisse c/o mobili senza limiti di capacità destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio. Pertanto ad essi si applicano le norme dettate dall’art. 3, comma 10, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Per tali impianti le regioni dovranno promuovere ogni utile strumento per migliorare la conoscenza della struttura di tale segmento distributivo anche al fine di una eventuale indicazione nelle programmazioni regionali di criteri e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali, 1 risultati del monitoraggio potranno essere utilizzati dalle società che commercializzano prodotti petroliferi al fine di verificare che i propri clienti siano muniti della specifica autorizzazione comunale.
Ammodernamento.
L’ammodernamento della rete esistente rappresenta uno degli obiettivi qualificanti del Piano nazionale.
L’ammodernamento quindi deve ‘essere favorito con ogni possibile mezzo al fine di pervenire gradualmente al miglioramento sull’intera rete distributiva degli standards qualitativi.
A tal fine la programmazione regionale può scegliere gli strumenti che riterrà opportuni in relazione alle specificità del territorio ed a come nelle singole regioni si è sviluppata la rete distributiva.
Si indicano di seguito alcune possibili linee di sviluppo della programmazione regionale in materia:
la programmazione regionale potrà attuare l’ammodernamento della rete anche attraverso l’utilizzo del servizio self‑service pre‑pagamento senza limitazioni d’orario, purché sia comunque garantita adeguata sorveglianza dell’impianto, prevalentemente nelle aree territorialmente svantaggiate dalla stessa individuate;
per gli impianti situati nei centri storici deve essere valutata, per le indubbie ricadute positive dal punto di vista ambientale, la possibilità di trasformazione/integrazione degli impianti da ammodernare in colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici;
l’installazione dei servizio self‑service pre‑pagamento e l’aggiunta di nuovi prodotti costituiscono modifica dell’impianto soggetta, sulla base della programmazione regionale, ad autorizzazione o a semplice comunicazione;
per il g.p.l. ed il metano per i quali non è consentito l’utilizzo dei servizio self‑servicepermotivi di sicurezza, l’ammodernamento degli impianti con tale tipo di prodotti dovrà garantire uno sviluppo adeguato, rapportato all’utenza potenziale, della rete distributiva di tali prodotti. A tal Fine potranno essere indicate idonee distanze fra impianti funzionali al raggiungimento del suddetto obiettivo;
anche per gli impianti esistenti la programmazione regionale prevederà appositi ed adeguati indici di edificabilità al Fine di consentire lo sviluppo delle attività commerciali integrative;
la programmazione regionale potrà favorire il processo di ammodernamento con incentivi di carattere amministrativo, economico e Finanziario, a favore di tutti gli operatori del settore, nell’ambito delle esistenti o emanande normative regionali in materia di sviluppo degli investimenti.
Principi di flessibilizzazione degli orari.
La materia degli orari risulta attualmente disciplinata oltre che dall’art. 7 dei decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 nonchédalla lettera g) dell’art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Al riguardo le regioni. con i piani regionali, adottano le opportune iniziative per ottimizzare, attraverso lo strumento della flessibilità degli orari come sopra disciplinati, il servizio reso all’utenza.
Sviluppo delle attività integrative sugli impianti.
Per tale punto occorre ricordare la normativa e programmazione regionale emanata in attuazione dei decreto legislativo n. 11411998 nella quale vanno sicuramente ricompresi gli esercizi commerciali da installare presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, mentre per quanto riguarda l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, le regioni, in vista della prossima emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 287/1991, predisporranno gli strumenti opportuni per adempiere alle prescrizioni dettate dalla lettera i) dell’art. 19 della legge n. 57/2001.
In relazione inoltre alle attività artigianali connesse all’attività di distribuzione dei carburanti (quali officine, gommisti ecc.), non soggette ad autorizzazioni amministrative, occorre che la programmazione regionale preveda possibili linee di sviluppo di tali attività.
Norme finali e transitorie.
Le regioni adottano o adeguano la propria programmazione regionale entro sei mesi dall’emanazione dei Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle presenti linee‑guida.
Ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle presenti linee‑guida.
Fino all’emanazione delle programmazioni regionali o dell’adeguamento delle stesse in coerenza al Piano nazionale, si applicano le disposizioni contenute nelle programmazioni regionali vigenti in quanto compatibili con la normativa statale in materia.
I comuni hanno a loro volta sei mesi di tempo decorrenti dall’emanazioneodall’adeguamento delle programmazioni regionali per effettuare le verifiche di compatibilità degli impianti esistenti rispetto alle fattispecie di incompatibilità individuate nel presente documento.
Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi (impianti uso privato) devono chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano già in possesso, nel termine che verrà indicato nelle programmazioni regionali e comunque entro sei mesi dall’adozione delle programmazioni regionali medesime.