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Legge 5 marzo 2001, n. 57 – Art.19. Norme per l’ammodernamento della rete distributiva dei carburant

 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001
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ART. 19
Norme per l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti
1.      Al fine di assicurare la qualità e l’efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato adotta, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 entro 60 giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le Regioni, nell’ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i Piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:
a)      determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti incompatibili;
b)      definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;
c)      determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall’art.2, comma 2-bis, del decreto legge 29 ottobre 1999, n.383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per l’apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e ledistanze minime obbligatorie tra gli impianti;
d)      determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;
e)      determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi;
f)       definizione di modalità per l’aumento dell’automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;
g)      individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
h)      definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;
i)        determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per l’attivazione nei locali dell’impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge stessa.. L’attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.3, comma 7, della medesima  legge n. 287 del 1991 e non è trasferibile in altra sede. Resta fermo che l’attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall’ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata  legge n. 287 del 1991.
2.    Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle Regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.
3.      In conformità alle prescrizioni dettate dal Regolamento (CE) 2790/99 della Commissione del 22 dicembre 1999 i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell’ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione,  o fornitori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l’individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentitinel medesimo Regolamento nell’ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.
4.      All’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, le parole “tutte le attrezzature fisse e mobili” devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l’erogazione ed il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.
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