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CAMBIO AL VERTICE ANISA: A CANTARELLI SUBENTRA TERZI

Il nuovo Presidente Nazionale di ANISA CONFCOMMERCIO, l’associazione che raggruppa i gestori delle aree di servizio carburanti della rete autostradale, è MASSIMO TERZI, che subentra a STEFANO CANTARELLI, che ha ricoperto tale carica sin dal 2004.

A seguito di un avvicendamento al vertice, richiesto da tempo dallo stesso Cantarelli, infatti, l’assemblea dei soci ANISA ha eletto all’unanimità nello scorso mese di luglio il nuovo Presidente.

Poiché gli altri organismi sociali, eletti da ultimo nel 2017, sono tuttora in vigenza statutaria, l’assemblea ha anche verificato all’unanimità la pienezza del Consiglio Direttivo provvedendo ad alcune cooptazioni.

Il Consiglio risulta composto dai seguenti membri: Mauro BARONI, Stefano CANTARELLI, Aristide CORAZZI, Mario FABBIANE, Clara FERRUA, Emanuele IEVA, Franco LIGUORI, Sofia LUPPI, Tiziano MICHELI, Adelio PAGANINI, Antonino PEDÀ, Sara PIETRALUNGA, Euro RUOCCO, Francesco SQUERI, Luca SQUERI, Massimo TERZI, Stefano VITALE, Alessandro ZAZZARONI.

Ad affiancare il neo-Presidente, l’assemblea ha altresì costituito un Comitato Operativo di Presidenza, composto ovviamente dal Presidente Massimo TERZI e da Stefano CANTARELLI e Francesco SQUERI.

Nel corso dell’assemblea sono stati illustrati molteplici dati relativi alla situazione del comparto, con particolare rilievo riservato all’andamento delle flessioni delle vendite e degli erogati, al differenziale di prezzo tra la rete autostradale e la rete ordinaria, nonché lo stato delle relazioni con le aziende petrolifere subconcessionarie dei servizi oil e le ipotesi di rinnovo degli accordi in via di definizione per i tavoli di negoziazione.

L’assemblea ha altresì evidenziato nel dibattito l’adesione ai contenuti del “Manifesto FIGISC ANISA per un percorso politico-sindacale”, stilato nel mese di aprile, relativi sia in generale all’intera rete che specificamente al comparto autostradale, sostanziati nei seguenti punti:

– sostituire in prospettiva, mediante un ampliamento delle tipologie contrattuali, l’«asimmetria» nella potenzialità competitiva sul mercato gravante sull’impresa del gestore, determinata oggi dall’esclusivo controllo della filiera del prezzo in tutte le sue fasi da parte del fornitore, e che si traduce nella espropriazione di ogni autonomia gestionale e commerciale del gestore stesso; per sviluppare e privilegiare quelle tipologie contrattuali che appaiano maggiormente proattive della concorrenza nell’interesse del consumatore, cui deve essere assicurata in tutta la rete una uniforme condizione di accesso a beni, servizi e prezzi, e che prevedano lo scorporo dal prezzo di cessione della parte relativa alla remunerazione degli investimenti della proprietà del punto vendita e dell’uso del marchio, da regolamentarsi con apposito contratto tra quelli ammessi dalla disciplina civilistica, e la possibilità per il rivenditore finale di fissare il prezzo di vendita al pubblico;

– riconoscere e legittimare, nel quadro delle tipologie contrattuali attualmente tipizzate, il principio della «sostenibilità economica» dell’impresa di gestione e della «remunerazione del gestore», quale componente centrale della determinazione del margine da concordarsi negli accordi;

– applicare integralmente tutte le disposizioni normative che regolamentano i rapporti nel settore in materia di relazioni e tipologie contrattuali tra gestori ed aziende proprietarie degli impianti, escludendo l’efficacia di tutte le pattuizioni, collettive od individuali, difformi da quelle tipizzate secondo legge ed istituendo opportune forme di tutela «istituzionale» per le situazioni in cui non sia possibile pervenire alla definizione di accordi aziendali;

– sancire, nella definizione degli accordi aziendali, l’efficacia del principio di «intangibilità del margine», con riferimento a tutte le problematiche oggetto dell’accordo (flussi finanziari, partite di credito/debito, riconoscimento cali prodotto, determinazione delle politiche di pricing nelle diverse modalità di servizio) che possano modificare negativamente il valore del margine concordato;

– regolamentare in forme concrete nella definizione degli accordi aziendali l’osservanza del principio normativo delle «eque condizioni per competere» previsto dalla legge 27/2012;

– ricondurre ad una consistenza maggiormente ragguagliata al valore effettivo del servizio il differenziale di prezzo tra la modalità «servito» e la modalità «self», con la finalità di valorizzare effettivamente il servizio, con un reale incentivo per il gestore che lo promuove, e rendendolo fruibile al consumatore, oggi pesantemente penalizzato da un utilizzo meramente speculativo di questa leva;

– revisione della normativa di cui al decreto interministeriale 07.08.2015 in relazione al piano di razionalizzazione della rete distributiva, con l’obiettivo di procedere ad una riduzione del numero delle aree di servizio al fine di aumentare l’efficienza dei punti vendita;

– revisione della normativa di cui al medesimo decreto interministeriale, in ordine ai requisiti essenziali per la partecipazione ai bandi di gara per l’assegnazione dei servizi, con espressa inclusione del principio della «sostenibilità economica» dell’impresa di gestione e della «remunerazione del gestore»;

– liberalizzazione delle attività non-oil c.d. «sotto pensilina» (compresa la somministrazione di alimenti e bevande); assunzione del formale impegno dell’industria petrolifera ad effettuare il presidio delle aree di servizio svantaggiate con l’acquisizione delle attività non-oil (anche in forme di partenariato) da affidare ai gestori, come misura proattiva all’abbattimento dei costi unitari gravanti sui carburanti;

– modificazione del regime di concessione per la parte che consente al concessionario di poter applicare royalty sui beni e sui servizi esitati dalle imprese degli affidatari, nell’ottica di un rilancio dell’attrattività e competitività della rete, e nella finalità di assicurare, al di fuori della corresponsione del pedaggio, condizioni uniformi di accesso ai medesimi beni e servizi al consumatore.