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PUBBLICATA CIRCOLARE AGENZIA DOGANE SULLA RIDUZIONE ACCISE

Prot. 131237/RU Roma, 23 marzo 2022

CIRCOLARE N. 11/2022

RIDUZIONE TEMPORANEA ACCISA SUI CARBURANTI. ADEMPIMENTI PER GLI ESERCENTI DISPOSTI DAL DECRETO LEGGE N. 21/2022 AI FINI DELLA CORRETTA

APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA.

Al fine di far fronte alle esigenze di contenimento dei prezzi sui carburanti, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 67 del 21 marzo 2022 sono pubblicati il decreto 18 marzo 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, adottato ai sensi dall’art. 1, commi 290 e ss., della legge n. 244/2007, nonché il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, che intervengono in materia di riduzione temporanea di talune aliquote di accisa di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).

Tenuto conto dell’entrata in vigore simultanea delle disposizioni contenute nei distinti provvedimenti e della preminenza dell’atto governativo avente forza di legge, appare utile di seguito richiamare le variazioni intervenute sulla tassazione di ciascun prodotto energetico interessato dalle due misure, a decorrere dal 22 marzo 2022:

a) benzina: da euro 728,40 per mille litri ad euro 478,40 per mille litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 617,40 per mille litri ad euro 367,40 per mille litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 267,77 per mille chilogrammi ad euro 182,61 per mille chilogrammi.

Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore:

– per la benzina e gli oli da gas o gasolio usato come carburante fino al 21 aprile 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21;

– per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante fino al 20 aprile 2022, come fissato dall’art. 1, comma 1, del decreto 18 marzo 2022.

Di rilievo la previsione di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto legge n. 21/2022 che per il periodo di vigenza delle sopraindicate riduzioni d’accisa, allo scopo di non pregiudicarne gli effetti sui prodotti energetici impiegati, ha statuito per gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter del TUA) nonché gli esercenti servizio di taxi (punto 12 della Tabella A allegata al TUA) la disapplicazione delle specifiche aliquote ridotte di cui ordinariamente beneficiano in quanto meno favorevoli.

Relativamente alla riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, lo stesso decreto legge n. 21/2022 prevede specifici obblighi di comunicazione delle giacenze e di indicazione dell’aliquota d’imposta applicata ai quantitativi trasportati nell’e-DAS.

Al riguardo, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

Comunicazione delle giacenze di benzina e gasolio usato come carburante

Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa temporanee, il comma 5 dell’art. 1 del decreto legge n. 21/2022 prevede che gli esercenti depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del TUA, e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburante trasmettono all’UD territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti, sia all’inizio della giornata del 22 marzo 2022 che alla fine della giornata del 21 aprile 2022.

Si tratta, quindi, dei dati relativi alla giacenza fisica di ciascuno dei prodotti classificati come benzina e gasolio usato come carburante, oggetto di separata commercializzazione[1], stoccati presso il deposito o presso l’impianto di distribuzione alle due predette date.

[1] Trattasi anche dei prodotti denaturati per uso agricolo nonché delle benzine speciali e dei gasoli speciali.

Relativamente alla giacenza fisica all’inizio della giornata del 22 marzo 2022, in considerazione della circostanza che, nell’immediatezza dell’entrata in vigore del citato decreto legge, gli esercenti potrebbero non aver effettuato il richiesto inventario prima dell’effettuazione di carichi o di scarichi di prodotto, i medesimi esercenti sono tenuti a trasmettere all’UD territorialmente competente, relativamente a ciascuno dei suddetti prodotti, la prima informazione del seguente elenco che risulti nella loro disponibilità:

1) la giacenza fisica al 22 marzo 2022, prima dell’effettuazione di movimentazioni, ove l’inventario sia stato tempestivamente effettuato;

2) la ricostruzione della giacenza fisica di cui al punto 1, a seguito di un inventario eseguito il 22 marzo 2022 o nei giorni immediatamente seguenti. Tale giacenza ricostruita è ottenuta sommando algebricamente alla giacenza inventariale i quantitativi nel frattempo movimentati in carico e in scarico, come desunti dai misuratori ubicati nel deposito o nell’impianto;

3) in assenza delle giacenze fisiche di cui ai punti 1) e 2), la giacenza contabile al termine della giornata del 21 marzo 2022.

Relativamente alla comunicazione riferita alla fine della giornata del 21 aprile 2022, gli esercenti sono, invece, tenuti a determinare i quantitativi fisici di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei depositi e degli impianti di distribuzione.

Per entrambe le comunicazioni delle giacenze, l’effettuazione dell’inventario straordinario da parte dell’esercente deve trovare risconto nel registro di carico e scarico con l’indicazione delle eccedenze e delle deficienze riscontrate in autonomia secondo le disposizioni vigenti in materia.

In caso di trasmissione con le modalità di cui all’articolo 19-bis del TUA, alla PEC può essere anche allegata la copia in formato.pdf delle pertinenti pagine del registro di carico e scarico.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere specificato il codice ditta del deposito o dell’impianto e dovrà essere contenuta l’indicazione che trattasi di comunicazione resa ai sensi dell’art.1, comma 5, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022[2].

[2] Ad esempio, può essere utilizzata, come fac-simile dell’oggetto della PEC, la seguente dicitura: “Codice ditta – Comunicazione della giacenza al xx/xx/xxxx ai sensi dell’art.1, comma 5 del D.L. 21 marzo 2022”

Nel contenuto dovranno essere riportate oltre le predette informazioni anche, il nome, il cognome, la data di nascita ed il codice fiscale dell’esercente, l’eventuale partita iva e ragione sociale nonché l’indirizzo del deposito o dell’impianto.

Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di trasmissione telematica dei dati, gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione non presidiati nonché gli esercenti impianti di distribuzione che aderiscono facoltativamente alla disciplina della determinazione direttoriale prot. 724 del 21 marzo 2019, ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della stessa[3] hanno facoltà di inviare i predetti dati di giacenza, invece che tramite PEC, esclusivamente per via telematica.

[3] Vale a dire, i cosiddetti “destinatari interconnessi” di cui alla determinazione prot.138764 del 10 maggio 2020.

A tal fine, gli esercenti depositi commerciali, indipendentemente dalla frequenza di invio dei dati di contabilità ad essi applicabile in funzione della capacità, effettuano un invio straordinario contenente, per ciascun prodotto interessato alla riduzione di aliquota, i dati di giacenza in base alle predette disposizioni nonché i record relativi alla chiusura inventariale svolta in autonomia dall’esercente[4].

[4] Salvo, evidentemente, il caso di invio della giacenza contabile al termine della giornata del 21 marzo 2022 di cui al punto 3.

Le comunicazioni previste dall’art.1, comma 5, del decreto legge n. 21/2022 sono effettuate entro cinque giorni lavorativi a partire dalle date di cui al comma 2 del medesimo articolo (in fase iniziale, entro lunedì 28 marzo).

Si considerano regolarmente presentate le comunicazioni relative alla giacenza al 22 marzo 2022 inviate all’UD territorialmente competente anteriormente alla presente circolare, purché conformi alle suddette prescrizioni.

Ovviamente, l’obbligo di che trattasi non trova applicazione per le giacenze di gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante oggetto della riduzione temporanea dell’aliquota di accisa ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2022.

Indicazione aliquota di accisa applicata nell’e-DAS

Sempre ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, l’art.1, comma 6, del decreto legge n. 21/2022 prevede che i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del TUA, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, riportano nell’e-DAS l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

A tal fine, per ogni e-DAS emesso nel periodo relativamente ai prodotti di che trattasi, nella sezione “Informazioni commerciali”, al campo 110 del messaggio elettronico DE815, ferme restando le ulteriori informazioni commerciali concernenti la spedizione che facoltativamente possono esservi inserite da parte dello speditore, è riportata l’aliquota vigente alla data di emissione del documento che, nel caso di estrazioni dai depositi fiscali, coincide con quella utilizzata per la liquidazione dell’imposta di cui all’art. 3, comma 3, del TUA.

Restano ferme le modalità di conservazione degli e-DAS ricevuti ed emessi da parte degli esercenti, per i successivi eventuali riscontri previsti dal decreto legge.

Ovviamente, l’obbligo di che trattasi non trova applicazione per i documenti di accompagnamento semplificati emessi a scorta dei gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante oggetto della riduzione temporanea dell’aliquota ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Marcello Minenna