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SUI CONTRATTI DI APPALTO GESTORI SCRIVONO AD ENI, GOVERNO E AUTORITA’

Comunicazione via PEC
anticipata via posta elettronica
Prot. n. 28/2024 Roma, 23 aprile 2024

Spett.le ENI S.p.A.
c.a. Dott. Claudio Descalzi
Amministratore Delegato
Dott. Giuseppe Zafarana
Presidente del Consiglio di Amministrazione
e, p.c. On.le Giorgia Meloni
Presidente Consiglio Ministri
e, p.c. Dott. Alfredo Mantovano
Sottosegretario Presidenza Consiglio Ministri
On.le Giancarlo Giorgetti
Ministro Economia e Finanze
On.le Adolfo Urso
Ministro Imprese e made in Italy
On.le Massimo Bitonci
Sottosegretario MiMIT
On.le Gilberto Pichetto Fratin
Ministro Ambiente e sicurezza Energetica
Ing. Gianni Murano
Presidente UNEM
Oggetto: RELAZIONI INDUSTRIALI –VIOLAZIONE NORME DI SETTORE ED ACCORDI COLLETTIVI – PREANNUNCIO DI AZIONI SINDACALI E LEGALI.

Egregi Signori,
le scriventi Federazioni ritengono essere propria responsabilità preannunciare direttamente agli Amministratori e Legali rappresentanti di Eni S.P.A., la loro intenzione di avviare azioni sindacali e legali, a tutela degli interessi, dei diritti e delle facoltà che normativa speciale vigente e accordi collettivi assegnano ai Gestori degli impianti di rifornimento carburanti, rappresentati dalle medesime scriventi.
Tali suddette azioni sono da mettere in relazione con i comportamenti denunciati motivatamente con la comunicazione PEC del 3 aprile u.s., al contenuto della quale si rimanda per il merito e che, a questo scopo, si allega alla presente per opportuna conoscenza.
Con rincrescimento, non può non essere evidenziato come tale comunicazione sia rimasta senza il riscontro sollecitato e la convocazione dell’Ente Bilaterale aziendale richiesto proprio per tentare gli opportuni chiarimenti e l’auspicata mediazione della vertenza.
Il coinvolgimento diretto della responsabilità di chi ha la rappresentanza formale e sostanziale dell’Azienda, nostro malgrado, è stato ritenuto opportuno poiché, allo stato, appare possibile, se non probabile, che alcune delle azioni allo studio possano coinvolgere proprio tali responsabilità apicali: è il caso, a mero titolo di esempio, di eventuali richieste di accertamento circa la compatibilità con la normativa del lavoro dipendente, dell’utilizzo di forme contrattuali non codificate secondo la normativa speciale di settore, per le attività di gestione degli impianti.
Naturalmente, le scriventi erano e rimangono disponibili ed interessate al confronto negoziale al quale, finora, l’Azienda ha ritenuto di potersi sottrarre con pervicacia.
Pur tuttavia, riflessi e conseguenze che i comportamenti denunciati e messi in atto dal leader del mercato non possono non avere sul resto del settore, impongono l’adozione di iniziative di contrasto che si confida possano essere comprese, se non altro, in linea di principio.
Cordialità vivissime.

FAIB/FAIB AUTOSTRADE CONFESERCENTI

FEGICA

FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO

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Comunicazione a mezzo PEC (anticipata in email)
Prot. 27/PEC/2024 Roma, 23 aprile 2024

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On.le Marina Elvira Calderone
Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy
On.le Adolfo Urso
Al Presidente Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Condizioni di Lavoro in Italia
On.le Chiara Gribaudo
Ai Componenti la X Commissione SENATO
Ai Componenti la XI Commissione CAMERA
Al Presidente INPS
Avvocato Gabriele Fava
Al Presidente INAIL
Prof. Fabrizio D’Ascenzo
Al Presidente Ispettorato Nazionale del Lavoro
Dott. Alessandro Lombardi
Al Comandante Nucleo Carabinieri per la Tutela del Lavoro
Generale Antonio Bandiera

Oggetto: contratti di appalto non genuino nella distribuzione carburanti: violazione delle normative speciali di settore e complessivamente di quelle generali in materia previdenziale ed assistenziale.

Le nostre Federazioni, che tutelano ed assistono i Gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti per autotrazione, intendono portare alla attenzione delle SSV. il fenomeno progressivamente dilagante della elusione sia delle normative specifiche del particolare mercato della distribuzione al pubblico dei carbolubrificanti destinati alla movimentazione degli autoveicoli privati o aziendali, sia delle normative più generali in materia giuslavoristica, previdenziale, assistenziale e di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

Già, nel giugno del 2021 con la comunicazione allegata alla presente, avevamo cercato di sensibilizzare i Ministeri interessati, le Commissioni parlamentari della scorsa Legislatura, gli Enti preposti, sulle iniziative che:”…Omissis…, da alcuni anni, gli operatori petroliferi, compagnie petrolifere propriamente dette e titolari privati di impianti stradali di carburanti (cosiddetti “retisti”) stanno progressivamente attivando, utilizzando strumenti contrattuali di dubbia legittimità per l’esercizio concreto e la conduzione degli impianti carburanti citati, con formule che seppur riconosciute dal nostro ordinamento (contratto di appalto, contratto di associazione in partecipazione e similari) vengono artificiosamente modulati in primis per eludere le normative specifiche (Legge 1034/70 e relativo Regolamento di esecuzione contenuto nel DPR 1269/71 per il segmento autostradale; Decreto Leg.vo 32/98 e s.m.i. art. 1 commi dal 6 al 10 per la “rete” cittadina) che prevedono obbligatoriamente che il titolare di una autorizzazione petrolifera (rectius: “concessione” per gli impianti collocati sul segmento autostradale) debba dare esecuzione alla stessa, direttamente con proprio personale ovvero affidando a terzi la gestione del punto vendita carburanti mediante un contratto “avente all’oggetto la cessione gratuita delle attrezzature fisse e mobili costituenti l’impianto” (cfr. D.Lgs 32/98 e s.m.i.), a fronte della garanzia di acquisto in esclusiva di carburanti e lubrificanti per uso di autotrazione (fornitura/somministrazione ovvero di commissione come previsto dalla L. 27/2012). In altri termini: la norma esclude altre fattispecie – quale, a solo titolo esemplificativo – l’appalto ovvero l’associazione in partecipazione per la rivendita al pubblico dei prodotti “fuel” per la mobilità…”.

Per aggirare una norma così stringente – ripetutamente confermata dal Parlamento a tutela della “parte contrattuale più debole” – i titolari degli impianti – senza sostanziali divisioni fra “retisti” e “compagnie petrolifere” -hanno fatto ricorso ad artificiose costruzioni giuridiche.
Il sistema, utilizzato su larga scala – proseguiva la nostra comunicazione del giugno 2021 – soprattutto dalle tradizionali compagnie petrolifere presenti sul mercato italiano prevede la stipula di un “normale contratto di affidamento in uso gratuito (ex Lege), ad una società fittiziamente “terza” (ma controllata al 100% dalla medesima compagnia petrolifera), sostanziato da un contratto di fornitura, lasciando che sia questa società “terza” a stipulare, per l’effettivo esercizio della predetta attività, un contratto di appalto o di associazione in partecipazione con micro imprese che, di volta in volta, sono ditte individuali piuttosto che società di persone, prive di qualsiasi mezzo o strumento (che non sia il lavoro manuale) per poter essere qualificati “imprese” (in aperta violazione di quanto previsto dalla Legge 1369/1960 che dalla successiva riforma avvenuta con il Decreto Leg.vo 276/2003): soggetti, in altre parole, che svolgono una vera e propria prestazione di lavoro dipendente ma che non godono delle necessarie tutele previste dal legislatore a tutela del lavoro subordinato.
Questo sistema di aggiramento della norma è così ampiamente diffuso che anche i “retisti privati” vi ricorrono sistematicamente sommando in capo allo stesso soggetti tanto la titolarità del punto di vendita, quanto il contratto di “gestione” affidamento in uso gratuito ma trasferendone l’esecuzione a cosiddette “micro imprese” con le medesime modalità appena illustrate”.

Senza tediare, rinviando integralmente a quanto contenuto nella nostra precedente comunicazione che in ogni caso qui alleghiamo, ad oggi il quadro sinteticamente illustrato è ulteriormente degenerato con incessanti azioni da parte del più grande Gruppo petrolifero Italiano (con golden share statale) volte a trasformare gli attuali contratti di gestione con le tradizionali micro imprese in contratti di appalto, evidentemente “non genuino” come la recente giurisprudenza della Suprema Corte definirebbe, utilizzando varie forme di convincimento del tutto connaturali alla posizione di contraente “forte” rispetto ad una controparte in evidente stato di dipendenza economica, così come inquadrata dalla legge 192/98. Forme di convincimento, sia detto per inciso, che utilizzano tutte le leve commerciali (prezzi dei carburanti non competitivi) e psicologiche per indurre le gestioni a recedere anzitempo dai contratti che il legislatore ha inteso garantire per periodi minimi di 6 anni rinnovabili, ed accedere a forme di manovalanza precaria e a più basso costo.

A nostro avviso, pertanto, le questioni sono essenzialmente due: o è lampante la progressiva e significativa elusione delle norme in materia previdenziale, assicurativa e finanche in materia di tassazione sui redditi tenuto conto del ridottissimo corrispettivo che viene riconosciuto all’appaltista a fronte dell’impegno lavorativo profuso in tali attività, in quanto è, per ragioni oggettivamente rinvenibili negli anomali contratti in uso, un autentico lavoratore totalmente subordinato che avrebbe a sua volta dei collaboratori (e non sfuggirà anche la evidente interposizione fittizia di manodopera), ovvero, nella seconda ipotesi, si configura una palese violazione dell’intera disciplina “petrolifera”, emanata dal Parlamento, che qualifica i rapporti fra titolari dei punti di vendita e “gestori” che dovrebbero essere quindi delle autonome micro imprese con contratti tipizzati e normati proprio dalla legislazione speciale.

In sintesi, le nostre Federazioni intendono nuovamente denunciare un quadro complessivo che utilizza formule contrattuali apparentemente legittime e consentite dalle normative “civilistiche” in altri ambiti e contesti, per eludere disposizioni legislative cogenti nelle complesse materie della distribuzione carburanti – intesa anche come servizio pubblico essenziale – della regolamentazione del lavoro autonomo e subordinato, con le sue tutele e con gli adempimenti previdenziali connessi.

Non si tratta, ovviamente di richiedere ai Ministeri, ai Parlamentari ed agli Enti in indirizzo di sostituirsi al “Giudice naturale” potendo il Magistrato adito pronunciarsi solo su richiesta del “soggetto vessato”: tuttavia nelle modalità e nei tempi ritenuti più opportuni, riteniamo che sia necessario effettuare una verifica sulla legittimità e liceità degli strumenti adottati al fine di accertare le eventuali violazioni delle normative sopra sinteticamente richiamate ed evitare che tali comportamenti possano essere emulati per effetto del presunto “risparmio” che siffatti contratti consentono ai medesimi operatori petroliferi riduzione dei contributi obbligatori).

Da ultimo, ci corre l’obbligo di sottolineare che tali comportamenti non solo potrebbero integrare, come indicato, casi eclatanti di mancata riscossione da parte degli Enti preposti di importi significativi in materia di imposte, tasse sul reddito, oneri previdenziali ed assistenziali etc, ma costituiscono di fatto un fenomeno di dumping contrattuale in rapida espansione, consentendo concretamente di svolgere attività in concorrenza con altri operatori, nello stesso segmento di mercato, che utilizzano le formule consentite dalle normative (gestione degli impianti carburanti in forma diretta con personale dipendente o affidamento degli stessi a micro imprese di gestione che si avvalgono a loro volta di personale dipendente).

Certi che i problemi sollevati contribuiscano ad avviare, in tempi rapidi, l’esame delle questioni poste, le nostre Federazioni di categoria si rendono immediatamente disponibili per un approfondimento di quanto denunciato anche, ove occorra, producendo adeguata documentazione utile.
Con osservanza,

FAIB/FAIB AUTOSTRADE CONFESERCENTI

FEGICA

FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO