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GESTORI: IN AUTOSTRADA SARNI RAPPRESENTA UNA “CONCENTRAZIONE IMPROPRIA”

Comunicazione di FAIB, FEGICA e FIGISC/ANISA a mezzo PEC (anticipata in email)
Prot. 72/PEC/2026
Roma, 29 maggio 2026
Ministero Infrastrutture e Trasporti
c.a. Ing. Sergio Moschetti
Direttore Generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradali
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
c.a. Prof.ssa Elisabetta Iossa
Presidente f.f.
Ministero dell’Industria e del made in Italy
c.a. Sen. Mara Bizzotto
Sottosegretaria Mimit
Aiscat
c.a. Dott. Fabrizio Larini
Presidente
Autorità di Regolazione Trasporti
c.a. Dott. Nicola Zaccheo
Presidente

Oggetto: Gare autostradali. Concentrazione delle Aree di Servizio in mercato rilevante.

Gentili Signore, egregi signori,
risulta alle scriventi Federazioni che, nonostante le ripetute segnalazioni che, nel corso degli anni, sono state inviate al MIT, ancora oggi non esiste alcun provvedimento assunto – o in via di assunzione – per mettere fine alle manifeste storture rilevabili nel mercato della distribuzione di carburanti in autostrada: un mercato “captive” delimitato da barriere, nel quale, quindi, la reale concorrenza tra gli operatori appare essere, già di per sé stessa, alquanto limitata.
A ciò si deve aggiungere una ormai “storica” assenza (le scriventi continuano da decenni a denunciare il “fatto” inutilmente) di una sorveglianza reale ed efficace sulle concessioni, sulla correttezza degli affidamenti posti a gara di evidenza pubblica e sulla puntuale applicazione degli schemi di convenzione, una volta assegnati i servizi, siano essi carbolubrificanti che ristorazione.
L’attuale situazione, nella quale il conflitto di competenze sollevato formalmente tra MIT ed ART determina una confusione regolatoria insanabile, sta consentendo a ciascun operatore – società concessionarie in testa – di agire sulla base del proprio arbitrio, cogliendo fior da fiore, una volta dal MIT, l’altra da ART, l’ispirazione per procedere come più fa comodo al momento.

In tutto questo, naturalmente, fanno bella mostra di sé, ma del tutto indisturbati, esempi macroscopici, chiaramente esemplificativi di quale livello di controllo continui ad essere esercitato su un bene pubblico, come il nastro autostradale, soggetto a concessione.
Emerge, infatti, da una semplice visura che esiste una società “commerciale” che si è aggiudicata, nel tempo (e fino a questa tornata di gare nel corso della quale avrebbe aggiunto altre “posizioni”) l’affidamento di circa 100 Aree di Servizio. Tale presenza – che ai più non appare perché celata dietro marchi diversi (alcuni di primarie compagnie petrolifere) – determina una sorta di “concentrazione impropria” che, in specifiche tratte (cfr. A24/A25/A14), diventa un vero e proprio monopolio.
Si tratta dell’Affidatario Sarni/Maglione che volgendo a proprio favore, la scarsa attività di controllo (e provvedimenti conseguenti) da parte del MIT ha realizzato negli anni una concentrazione rilevante, potendo anche beneficiare di condizioni di ingiusto vantaggio competitivo, derivati dalla mancata applicazione della legislazione vigente che impone di definire le condizioni contrattuali economiche e normative della relazione con i propri Gestori, obbligatoriamente attraverso la mediazione assistita delle Organizzazioni di categoria ed i relativi Accordi collettivi aziendali, a tutela non solo dei lavoratori interessati, ma anche della concorrenza e del mercato e, in definitiva, dei consumatori.
Ciò detto, proprio a proposito della concentrazione suddetta e dei pericoli monopolistici a cui è soggetto il mercato di riferimento autostradale, deve essere ricordato come l’AGCM abbia esplicitamente definito che il mercato rilevante nella distribuzione carburanti in autostrada è individuato nei 100 kilometri lineari di percorrenza.
Le scriventi Federazioni hanno ripetutamente segnalato tale “stortura” anche alla vigilia dell’emanazione dei bandi per le nuove gare per l’Affidamento del servizio carbo-lubrificanti (da ultimo con la comunicazione inviata il 29 gennaio 2025 al Mit, al Mase ed al Mimit).
In tale comunicazione le scriventi hanno evidenziato come “Una parte delle disposizioni ivi contenute (D. Interministeriale 7/8/2015), infatti, sono state completamente disattese: valga per tutte l’utilizzo dei contratti di convenzionamento colori senza avvalimento preventivo; utilizzo delle disposizioni sugli affidamenti c.d. “oil” driven e “food” driven con allontanamento dei Gestori con approvazione di nuovi contratti di affidamento in uso gratuito (esclusi dalle modalità contenute nei bandi di gara) ad un soggetto capitalizzato dallo stesso aggiudicatario – diverso da propri dipendenti -; gestione “soggettiva” delle autorizzazioni ad effettuare il servizio notturno (e non solo) con apparecchiature self-service senza la presenza del Gestore; ecc. L’attività di sorveglianza che avrebbe dovuto essere posta in essere dalla competente direzione del MIT, nonostante ripetuti solleciti da parte delle scriventi, non c’è stato alcun provvedimento con la conseguenza che alcuni operatori sono stati avvantaggiati, altri penalizzati mentre, in ogni caso, i Gestori sono stati “condannati” a subire le conseguenze (ma le risposte a questi quesiti saranno richieste nelle opportune sedi giurisdizionali)

Ora il paradigma appena illustrato rischia di essere perpetuato senza che alcuno verifichi non solo le condizioni di Affidamento (e di alta concentrazione fino al monopolio) ma anche se tali comportamenti non siano in violazione dell’articolo 101 del Trattato di Roma o pienamente rispondenti al meccanismo di “esenzioni” previsto dal regolamento CE 720/2022 o se siano compatibili con tanto la Legge 1034/70 che regola il sistema concessorio (”i Titolari possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita delle attrezzature sia fisse che mobili dell’uso degli apparecchi di distribuzione e di durata non inferiore agli anni nove che si risolveranno nel caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi ……. Il divieto di cedere il contratto d’uso o di affidare a terzi la sua esecuzione…. La licenza di esercizio, prevista dall’art. 3 della Legge 5/5/1957 n° 271 … deve essere intestata al titolare della gestione dell’impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico…”) , quanto con la Legge 27/2012 (“I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192”).
A condizioni date, una eventuale e non creduta assenza di iniziativa formale e pubblica dei soggetti Istituzionali che hanno il compito ed il dovere di intervenire per ripristinare la piena legalità e le condizioni minime perché ciascun operatore del settore possa fare riferirsi con fiducia ad un sistema regolatorio equo e trasparente, anche nell’interesse dell’interesse prevalente collettivo, rischierebbe di compromettere ulteriormente immagine, ruolo e funzioni delle medesime Istituzioni.
La specificità delle circostanze qui sottolineate, al di là dell’operato meramente esemplificativo del singolo operatore cui le scriventi Federazioni pure si sono rivolte ripetutamente senza alcun esito, dovrebbero servire, nelle intenzioni, a stigmatizzare l’approccio generale: se il mercato rilevante deve essere quello indicato dall’AGCM, la “prescrizione” non può essere aggirata utilizzando alchimie societarie o nascondendo i propri Affidamenti dietro marchi “convenzionati”.
Anche perché una tale operazione nasconde i comportamenti di altri operatori – primarie compagnie petrolifere, titolari dei marchi convenzionati – che, in tal modo, lasciano che sia un soggetto terzo a concorrere per l’affidamento del servizio in concessione e a intestarsene l’esclusiva titolarità, salvo poi apporre le proprie insegne attraverso intese incontrollate ed incontrollabili.
Abbiamo voluto inoltrare tale segnalazione – alla quale ci riserviamo di dare continuità anche in altre sedi nazionali ed europee – per richiamare l’attenzione su quelli che – a nostro modo di vedere – sono da considerarsi veri e propri abusi (sulla cui natura lasciamo che siano le istituzioni a pronunciarsi).
Le scriventi rimangono in attesa di un cortese cenno di riscontro dichiarandosi disponibili, fin da subito, ad un incontro nel corso del quale chiarire, nel dettaglio, la propria posizione.
Distinti saluti.

FAIB G. Sperduto

FEGICA R. Di Vincenzo

ANISA L. M. Terzi

FIGISC B. Bearzi