NUOVO SCONTO TEMPORANEO ACCISE GASOLIO DA OGGI 28.10 AL 07.11.2026: NUOVA ACCISA A 0,63290 €/LT

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 ottobre 2026
Rideterminazione temporanea dell’aliquota d’accisa. Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27.10.2026
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l’art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;
Visto l’art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;
Visto l’art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l’adozione del decreto di cui al comma 290;
Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° settembre al 30 settembre 2026 si sono verificate le condizioni di cui all’art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, per l’adozione del decreto previsto dall’art. 1, comma 290, della medesima legge;
decreta:
Art. 1 Riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante
- Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, per il periodo dal 28 ottobre 2026 al 7 novembre 2026, l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è rideterminata nella misura di 632,90 euro per mille litri.
