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ANTITRUST: AVANTI CON GHOST, NO A CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha inviato una segnalazione al Governo e al Parlamento, ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. In essa, come si desume dal testo che pubblichiamo, l’Authority ribadisce le consuete posizioni sull’abolizione della contrattazione collettiva, sulla liberalizzazione degli impianti ghost e sull’abolizione del vincolo del terzo prodotto negli impianti. LE POSIZIONI DELL’ANTITRUST Il settore della distribuzione dei carburanti è stato oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi legislativi, alcuni dei quali hanno recepito suggerimenti contenuti in segnalazioni dell’Autorità. Al fine di rafforzare i positivi sviluppi che comunque si sono avuti nel settore, in termini di ingresso di operatori non integrati, di sviluppo della “selfizzazione” degli impianti, di incremento dell’elasticità della domanda finale alle iniziative di sconto sul prezzo alla pompa, è necessario proseguire nel processo di eliminazione dei residui ostacoli ad una piena libertà di entrata ed uscita dal settore, di abbattimento dei costi connessi all’inefficienza della rete di distribuzione, di eliminazione dei residui vincoli alla selfizzazione e alla vendita di prodotti non oil presso gli impianti di distribuzione. In un recente schema di disegno di legge governativo discusso dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 dicembre 2013 (d.d.l. collegato alla legge stabilità) sono contenute alcune norme che appaiono recepire proposte formulate in precedenti segnalazioni dell’Autorità e non ancora contenute nel quadro normativo vigente. Ci si riferisce in particolare alle norme che rendono più cogente e certa la chiusura dei c.d. “impianti incompatibili” ai sensi delle normative urbanistiche. L’Autorità auspica che il Governo presenti rapidamente al Parlamento queste norme per avviare l’iter di approvazione. Il citato schema di disegno di legge governativo conteneva anche una proposta finalizzata alla realizzazione di un piano di razionalizzazione della rete con l’obiettivo di arrivare alla chiusura totale di 5.000 impianti inefficienti nel biennio 2014-2015, con l’esplicito obiettivo di azzerare il differenziale tra il prezzo medio italiano ed il prezzo medio europeo. L’Autorità al riguardo ritiene che una “razionalizzazione per decreto” della rete di distribuzione non sia la migliore soluzione rispetto al libero operare dei meccanismi di entrata ed uscita dal mercato. Tenuto tuttavia conto delle vischiosità che si osservano nel settore con riferimento ai costi di uscita di impianti inefficienti (in particolare a causa delle bonifiche ambientali dei siti dismessi), forme di intervento volte a favorire un piano di chiusure potrebbero essere ammesse ove non comportassero meccanismi volti a mantenere inalterate le quote di mercato degli operatori o a predeterminare forme di compensazione tra i medesimi. In nessun caso, comunque, l’Autorità può ritenere condivisibile che misure volte a facilitare la ristrutturazione della rete prevedano una contestuale moratoria sulle nuove aperture. Un intervento di minore portata, ma non per questo meno utile per il settore (anche perché lascerebbe al mercato il compito di ristrutturare la rete), consisterebbe nel prevedere modalità di riduzione dei costi di uscita (ad es. bonifiche ambientali dei siti dismessi) al fine di incentivare le chiusure di impianti marginali senza la necessità di piani coordinati di ristrutturazione della rete. Sempre con riferimento a provvedimenti normativi in via di definizione, si osserva infine come una richiesta formulata in passate segnalazioni dell’Autorità, relativa alla rimozione del vincolo alla localizzazione fuori dai centri abitati degli impianti completamente automatizzati (contro il quale è stato anche avviato un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea), sia stata recepita dall’articolo 20 del d.d.l. n. 1864 (recante “Disposizione per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 bis”). Anche in questo caso si auspica una pronta approvazione della norma. Di seguito si forniscono alcune nuove proposte di modifica legislativa con riferimento ad aspetti che l’Autorità giudica meritevoli di intervento a fini concorrenziali. Liberalizzazione delle forme contrattuali tra titolare di autorizzazione e gestore Già in passato, l’Autorità aveva auspicato una “estensione della liberalizzazione delle forme contrattuali, […] a tutte le relazioni tra proprietari degli impianti e gestori (e dunque anche a quelle relative all’utilizzo delle infrastrutture che attualmente è regolato solo attraverso il comodato gratuito), consentendo l’utilizzo di tutte le tipologie contrattuali previste dall’ordinamento ed eliminando il vincolo della tipizzazione tramite accordi aziendali”. L’articolo 17 del d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012, ha poi reso ancora più restrittivo il quadro normativo consentendo la definizione di altre forme contrattuali rispetto al comodato gratuito purché in forma “tipizzata” ed attraverso il raggiungimento di accordi interprofessionali di categoria (tra associazione dei titolari di autorizzazione ed associazioni dei gestori). Proposte L’Autorità auspica che la liberalizzazione delle forme contrattuali regolanti i rapporti tra proprietario dell’impianto e gestore non avvenga tramite accordi interprofessionali tipizzati (che inevitabilmente rischiano di ingessare i rapporti commerciali e dunque limitano la concorrenza sia a livello intrabrand che interbrand). Si propone dunque la modifica del testo dell’articolo 17 del d.l. n. 1/2012 così come convertito in legge n. 27/2012, nella direzione di prevedere l’utilizzo di tutte le tipologie contrattuali previste dall’ordinamento, eliminando il vincolo della tipizzazione tramite accordi interprofessionali di categoria, e lasciando eventualmente al MISE il compito di definire in negativo le tipologie di contratti non applicabili al caso di specie. Eliminazione vincoli residui all’apertura di nuovi impianti ed allo sviluppo del non oil L’attuale formulazione del comma 17 dell’articolo 83-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, come modificato dal comma 5 dell’articolo 17 del d.l. n. 1/2012, prevede ancora la possibilità di porre obblighi relativi alla presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, sui nuovi impianti di distribuzione “se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo”. L’Autorità in una passata segnalazione aveva richiesto l’eliminazione di tale inciso, dal momento che si riteneva che questa valutazione di proporzionalità dell’obbligo non fosse sufficiente a rimuovere l’asimmetria tra oneri (e la conseguente barriera all’entrata) a carico dei soggetti che volessero fare il proprio ingresso nel settore. L’Autorità, inoltre, ribadisce quanto già affermato in una segnalazione del giugno 2013 (AS1059 – Segnalazione sulla disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, in bollettino n. 25/2013), in relazione ai vincoli quantitativi applicati alla vendita di tabacchi presso i distributori di carburante, ai sensi dell’articolo 28, comma 8, lettera b) del d.l. n. 98/11, come modificato dall’articolo 8, comma 22-bis, del d.l. n. 16/2012, e del d.m. n. 38/2013 del MEF, in evidente contrasto con le misure di liberalizzazione contenute nel d.l. n. 201/2011 (c.d. Salva Italia), convertito dalla l. n. 214/2011, dal momento che introducono di fatto un requisito di superficie minima qualora presso il locale siano commercializzati anche altri beni oltre ai tabacchi. Proposte L’Autorità reitera la proposta di eliminazione dell’inciso “se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo” dal comma 17 dell’articolo 83-bis del d.l. n. 112/2008, come modificato dal comma 5 dell’articolo 17 del d.l. n. 1/2012. Per quanto riguarda l’esercizio della vendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione di carburanti, l’Autorità auspica una modifica dell’articolo 28, comma 8, lettera b) del d.l. n. 98/2011, come modificato dall’articolo 8, comma 22-bis, del d.l. n. 16/2012 e dell’art. 6 del d.m. n. 38/2013, nella direzione di eliminare ogni restrizione alla vendita di tabacchi presso i distributori di carburanti.

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