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DDL RIFORMA AD UN PROSSIMO CDM: UN PASSO AVANTI PER RIPRISTINARE REGOLE

Del DDL si può dire che se da un lato rappresenta un arretramento rispetto al concetto corretto di autonomia e imprenditorialità del gestore, almeno dall’altro – sia pure a medio termine – consente di ricondurre alla legalità ed alla tutela quella parte della categoria che in questi anni è stata assoggettata a contratti anomali. Un compromesso possibile che segna un ritorno a un sistema di regole su cui serve la vigilanza attiva della categoria e l’iniziativa delle associazioni dei gestori per contrastarne l’elusione e lo svuotamento

È una buona notizia: il Governo assicura che il ddl di riforma del settore – di cui si parla e su cui si è lavorato sin dall’inizio del 2023, ai tempi del cartello del prezzo medio regionale – arriverà ad uno dei prossimi Consigli dei Ministri del corrente mese di luglio all’interno del ddl “concorrenza” annuale.

Attendiamo fiduciosi di vedere attuato quello che per ora è un annuncio, sulla cui attendibilità però ben testimonia la diffusione della bozza del testo, insomma si fa sul serio, infine.

Va detto con franchezza, qualunque cosa si sia affermata o si affermi da altre parti, che il nocciolo duro di questa riforma non è stato la razionalizzazione della rete o la deterrenza dell’illegalità fiscale (su cui torneremo di seguito), temi su cui si è raggiunta quasi subito una visione condivisa, ma il quadro della contrattualistica e, in soldoni, la regolamentazione della tipologia dell’affidamento di servizi, la cui versione “selvaggia” si è largamente diffusa nella rete da anni anche nelle major e non solo nel segmento dei retisti o nelle “zone grigie” della rete, anzi è esplosa quando ENI da ultima ha deciso di farvi ricorso scendendo direttamente sul campo senza passare per alcuna trattativa.

Sono trascorsi, su questo tema, tre anni almeno di scontri e confronti, posizioni pregiudiziali, aspettative ottimistiche e/o pessimistiche spesso indotte solo per mantenere alta la tensione e per rafforzare le posizioni al tavolo, forzature sul campo da parte delle controparti, bizantinismi infiniti, tattiche dilatorie per “allungare il brodo”, una serie cospicua di versioni del testo normativo che attesta da sola la complessità dell’evoluzione della vicenda, ma alla fine la filiera ha dovuto trovare una quadra, pena il rischio di far decidere al governo di non farne più nulla, stralciando questa parte controversa.

Una quadra significa un compromesso tra le parti.

Quando si determina un conflitto, o l’una o l’altra parte riportano subito un successo determinante sull’avversario oppure i tempi del conflitto si allungano tra attacchi, difese e contrattacchi, aprendo uno scenario irrisolto in cui ad un certo punto si impone un negoziato e una mediazione di organismi terzi. Tradotto nel concreto: i contratti anomali, gli appalti – comunque strutturati – presenti sulla rete sono stati un attacco diretto “sul campo” senza esplicita dichiarazione di guerra, dapprima strisciante poi infine conclamato con ENI, alle tutele dei gestori e al ruolo delle associazioni della categoria. A tutto ciò, la parte aggredita ha reagito quando si è fatta chiara l’intenzione di manomettere le regole, ossia le norme, non solo già sul campo, ma “sul tavolo” direttamente in quella che potremmo chiamare la “Carta costituzionale” delle regole dei rapporti nella filiera conquistata nel tempo passato, con il rischio di consentire alle aziende di poter generalizzare questi strumenti alla intera platea dei gestori, anche a quelli fino ad oggi tutelati da altre regole consolidate nel tempo (almeno nella forma, se non più da tempo nella sostanza economica). La strategia della difesa è stata quella di prendere atto della mutata situazione (alcuni affermarono che si trattava del “coraggio di superare un pregiudizio” su nuove forme contrattuali), ma solo con l’obiettivo di negoziare/ottenere regole certe per disciplinarne e non lasciarne all’arbitrio unilaterale delle aziende la gestione nel loro rapporto con il singolo gestore.

Noi di FIGISC abbiamo scritto alcuni giorni fa che «molti aspetti, dall’illegalità contrattuale alla opportunità di tipologie di tipo innovativo e di maggiore equilibrio nei rapporti contrattuali tra le parti, erano già contenuti nella nota (ma ormai dimenticata) “Risoluzione De Toma” (Atto Camera Deputati 7/00258 del 11.06.2019)»  e che «rispetto alle analisi ed alle sensibilità della risoluzione De Toma, la stessa raggiunta “sintesi” , e nonostante tutto quanto è stato fatto per contrastarne e correggere le cose peggiori che erano state presentate nelle prime versioni del testo, di fatto il DDL è cosa diversa, di cui si può dire che se da un lato rappresenta un arretramento rispetto al concetto di autonomia e imprenditorialità del gestore, almeno dall’altro – sia pure a medio termine – consente di ricondurre alla legalità ed alla tutela quella parte della categoria che in questi anni è stata assoggettata a contratti anomali».

Questo è il senso di quello che abbiamo definito “compromesso”, anzi il compromesso possibile; il compromesso non è una vittoria, è un realistico ed ancora incompiuto meccanismo di difesa che deve fare i conti con: a) l’approvazione infine al Consiglio dei Ministri, b) l’iter parlamentare di approvazione, c) la negoziazione di accordi con le aziende per le parti normative e economiche per i nuovi contratti e la fase transitoria di quelli anomali in essere, d) l’applicazione delle tutele previste per la negoziazione dei contratti tradizionali, ecc., in una fase, però, non solo di passiva accettazione dell’offensiva delle controparti, ma di attiva vigilanza della categoria e di ripresa dell’iniziativa pressante delle rappresentanze dei gestori presso le Istituzioni e i tavoli negoziali per stornare plausibili tentativi di minimalizzare, stravolgere i contenuti del ddl, perseverare nella  assenza di regole certe, continuare nella guerriglia unilaterale contro i gestori.

Quello che all’inizio veniva messo in discussione con l’affidamento di servizi non era solo e non era tanto “l’autonomia” del gestore (purtroppo questa autonomia in realtà non c’è più almeno da oltre un ventennio, ossia dal passaggio dei prezzi dal regime controllato a quello liberalizzato con il dibattito sul concetto di “chi fa il prezzo di vendita”, nel tempo poi anche cancellata dalle forme contrattuali che hanno revocato al gestore la proprietà della merce, né miglior sorte ebbero le proposte da FIGISC sostenute – e recepite nella De Toma, ma snobbate persino nel versante sindacale – di «favorire lo sviluppo di tipologie contrattuali aggiuntive, che, consentendo alle imprese finali della distribuzione di determinare il prezzo finale al consumatore, possano garantire al cliente, tramite una vera concorrenza dei prezzi, la scelta più conveniente presso l’intero complesso della rete distributiva» – ossia il contratto di affitto di ramo d’azienda -), né, ri-purtroppo, la remunerazione del gestore (la cui sostenibilità economica si è sempre più andata riducendo, a fronte della concorrenza, del cambiamento del mercato e della impossibilità per le organizzazioni di continuare ad essere il “garante” del margine del gestore), quanto piuttosto il rischio della intercambiabilità arbitraria del gestore da parte delle aziende, della loro facoltà di mutarlo come un calzino, con contratti precari e brevissimi. A questo in qualche modo si è dato un assetto assai meno brutale rispetto alle prime proposte di ddl, anche se parallelamente vi è stata una riduzione del contratto di comodato, nella scommessa – da verificare nella concreta realtà – che la parificazione di entrambi a quattro anni avrebbe reso meno pesante il rischio di convertire tutti i comodati in altrettanti affidamenti di servizi.

E quanto ai contenuti diversi da quelli contrattuali, ossia connessi alla razionalizzazione della rete, ai vantaggi per i prezzi e alla deterrenza dell’illegalità che sarebbero discendenti dal ddl, qualche breve considerazione va pur accennata.

In primo luogo, la razionalizzazione non è un processo coatto: a parte che nuove autorizzazioni sono ammissibili solo con l’offerta congiunta di prodotti diciamo “di transizione” («vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili» dal 2028), non sembra realistico attendersi la chiusura di migliaia di impianti (neanche alla luce della conversione per colonnine di ricarica elettrica) tale da riportare a livelli interessanti (o meno lontani da quello europeo avanzato) l’erogato medio dei punti vendita superstiti.

In secondo luogo, la deterrenza all’illegalità, soprattutto se ancora rappresentata con il famoso dato del 30 % del 2019 passato alla storia, appare difficilmente misurabile, non solo perché i suoi volumi, pur ragguardevoli, sono notevolmente diminuiti grazie alle misure messe in cantiere da allora e le imponenti e continue azioni di concreta indagine e repressione messe in atto dagli organi di controllo (considerazioni avvalorate dalla diffusa sensazione della notevole diminuzione delle offerte “furbe” che vengono fatte agli operatori), ma anche perché le strategie dell’illegalità continuano ad evolversi sia con creatività, flessibilità e specializzazione, sia con gli approcci più grezzi della contraffazione e del contrabbando puro e semplice.

In terzo luogo, il beneficio sui prezzi (talvolta anche “misurato” nell’ordine di molti centesimi/litro) appare piuttosto azzardato, specie alla luce di quanto gli ultimi anni hanno evidenziato sulla fragilità dell’Occidente agli shock bellici (Ucraina, Iran) sui costi dell’energia e sulla progressiva dipendenza esterna di disponibilità dei prodotti, stante altresì l’abbandono di parte della raffinazione nostrana.

Che il DDL possa risolvere al meglio tutte queste tre problematiche è plausibile tanto quanto che il famoso DL del 2023 sul cartello del prezzo medio avesse potuto e possa risolvere il problema della calmierazione dei prezzi.

 

IN ALLEGATO IL TESTO DEL DDL DIVULGATO NEI GIORNI SCORSI – FORMATO PDF

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